Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n.  1
                     e successive modificazioni 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 4  gennaio  1993,
n. 1 e successive modifiche dopo la parola: «comuni» sono inserite le
parole: «di norma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
per l'attivazione del nuovo comune, nonche' per la parziale copertura
delle spese di gestione per un  periodo  di  dieci  anni,  secondo  i
parametri  stabiliti  con  deliberazione  della   giunta   regionale,
d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.».