Art. 21 Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni 1. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche dopo la parola: «comuni» sono inserite le parole: «di norma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per l'attivazione del nuovo comune, nonche' per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.».