Art. 23 Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del sindaco e del consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del referendum per la fusione di comuni, approvata con deliberazione del consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalita' indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I referendum avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il referendum abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.