Art. 23 
 
           Proroga degli organi comunali in caso di avvio 
                del processo per la fusione di comuni 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1,  della  legge
regionale  30  novembre  1994,  n.  3  e   successive   modificazioni
l'elezione del sindaco e del consiglio  non  si  effettua  nel  turno
elettorale generale dell'anno 2015 nei comuni per i quali  sia  stata
presentata domanda di indizione del  referendum  per  la  fusione  di
comuni,  approvata  con  deliberazione  del  consiglio   comunale   e
corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai
soggetti e con le modalita' indicati  dall'art.  14  della  legge  21
marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, di  almeno  il  15  per
cento degli elettori  del  rispettivo  comune,  esclusi  i  cittadini
iscritti  all'anagrafe  degli  italiani   residenti   all'estero,   a
condizione che tale domanda,  con  le  relative  sottoscrizioni,  sia
presentata entro il 10 marzo 2015 e che la giunta provinciale esprima
parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015.  I  referendum
avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso  di  esito  favorevole
del referendum in ogni comune interessato, gli organi  comunali  sono
prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il referendum abbia esito
negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica
compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.