Art. 24 
Limiti di cumulo delle indennita' per le  cariche  contemporaneamente
  rivestite negli enti della provincia di Bolzano 
 
  1. Nel comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976,
n. 4 e successive modificazioni e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Per quanto riguarda il cumulo dell'indennita' e dei gettoni
di  presenza  dei  componenti  degli  organi  delle   amministrazioni
comunali con le indennita' ed i gettoni di  presenza  dei  componenti
degli organi delle comunita' della provincia di Trento  si  applicano
le disposizioni della legge provinciale.». 
  2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale  7  maggio
1976, n. 4 e successive modificazioni e' inserito il seguente: 
    «3-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 3-bis, a  decorrere
dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 e' consentito
il  cumulo  dell'indennita'  prevista  per  le  cariche  di  sindaco,
vicesindaco e assessore dei comuni della provincia di Bolzano con  il
sessanta  per  cento  dell'indennita'  prevista  per  le  cariche  di
presidente, vicepresidente e assessore delle comunita' comprensoriali
della medesima provincia e con i gettoni di  presenza  attribuiti  ai
componenti dei consigli delle comunita' comprensoriali.». 
  3. A decorrere dalla data del turno elettorale  generale  dell'anno
2015 il comma 2-bis dell'art. 23 della  legge  regionale  5  febbraio
2013, n. 1, e' abrogato.