Art. 24 Limiti di cumulo delle indennita' per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti della provincia di Bolzano 1. Nel comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda il cumulo dell'indennita' e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle amministrazioni comunali con le indennita' ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle comunita' della provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale.». 2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni e' inserito il seguente: «3-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 3-bis, a decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 e' consentito il cumulo dell'indennita' prevista per le cariche di sindaco, vicesindaco e assessore dei comuni della provincia di Bolzano con il sessanta per cento dell'indennita' prevista per le cariche di presidente, vicepresidente e assessore delle comunita' comprensoriali della medesima provincia e con i gettoni di presenza attribuiti ai componenti dei consigli delle comunita' comprensoriali.». 3. A decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 il comma 2-bis dell'art. 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, e' abrogato.