Art. 25 Organo di revisione economico-finanziaria 1. Nel comma 101 dell'art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilita' puo' prevedere che l'organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalita' di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.».