Art. 25 
 
              Organo di revisione economico-finanziaria 
 
  1. Nel comma 101 dell'art. 17  della  legge  regionale  23  ottobre
1998, n. 10 e successive  modificazioni  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e
i 30.000 abitanti il regolamento di contabilita' puo'  prevedere  che
l'organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone
le modalita' di funzionamento. In  tale  ultimo  caso,  uno  dei  due
componenti viene designato dalle minoranze consiliari.».