Art. 26 Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni 1. Alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il primo comma dell'art. 5 e' aggiunto il seguente comma: «Hanno altresi' diritto di partecipare alla votazione per referendum i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Tali elettori non sono computati per la determinazione del quorum dei votanti necessario per la validita' del referendum.»; b) all'art. 31-bis il primo comma e' sostituito dal seguente: «Ai fini della validita' del referendum e' necessaria la partecipazione al medesimo, in ciascun comune interessato, di almeno il 40 per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, fatte salve le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 2 della presente legge sulla limitazione della consultazione per referendum.».