Art. 26 
 
        Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 
                     e successive modificazioni 
 
  1. Alla legge  regionale  7  novembre  1950,  n.  16  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il primo comma dell'art. 5 e' aggiunto il seguente comma: 
  «Hanno  altresi'  diritto  di  partecipare   alla   votazione   per
referendum i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti
all'estero. Tali elettori non sono computati  per  la  determinazione
del quorum dei votanti necessario per la validita' del referendum.»; 
    b) all'art. 31-bis il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Ai  fini  della  validita'  del  referendum   e'   necessaria   la
partecipazione al medesimo, in ciascun comune interessato, di  almeno
il 40 per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini
iscritti all'anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero,  fatte
salve le disposizioni contenute nel terzo  comma  dell'art.  2  della
presente   legge   sulla   limitazione   della   consultazione    per
referendum.».