Art. 3 Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni 1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. Lo statuto puo' prevedere un numero di assessori superiore di un'unita' rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennita' mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennita' mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 6 si applica solo nel corso del mandato.»; b) nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2 le parole: «e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione» sono soppresse; c) nel comma 1 dell'art. 6 la lettera e) e' abrogata; d) dopo l'art. 30 e' inserito il seguente: «Art. 30-bis. Rinvio delle elezioni in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco 1. Nei comuni della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite dall'art. 22, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.»; e) nella lettera h) del comma 1 dell'art. 36 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, il seggio del candidato eletto sindaco viene detratto a quella lista della coalizione che ha ottenuto seggi con i resti con il minor numero di voti residui.»; f) dopo il comma 3 dell'art. 37 e' inserito il seguente: «3-bis. Per la determinazione del quorum dei votanti di cui ai commi 1, 2 e 3, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non sono computati gli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.»; g) nel comma 2 dell'art. 50 le parole: «entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi» sono sostituite dalle parole: «entro il decimo giorno precedente quello della votazione»; h) nel comma 1 dell'art. 51 le parole: «dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione» sono sostituite dalle parole: «nel giorno precedente quello di votazione, prima dell'insediamento del seggio»; i) nella lettera f) del comma 1 dell'art. 51 le parole: «entro le ore 16 del sabato precedente la votazione» sono soppresse; l) nella lettera g) del comma 1 dell'art. 51 l'ultimo periodo e' soppresso. 2. I riferimenti alle disposizioni della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, contenuti negli articoli 4, 8, 11, 21, 22 e 58 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni, si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.