Art. 3 
 
        Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 
                     e successive modificazioni 
 
  1. Alla legge  regionale  30  novembre  1994,  n.  3  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30  novembre
1994, n. 3 e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Lo statuto puo' prevedere un numero di assessori  superiore
di un'unita' rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In  tal
caso l'indennita' mensile di carica spettante  complessivamente  agli
assessori corrisponde a quella spettante complessivamente  al  numero
massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennita' mensili dei
singoli assessori sono ridotte in misura uguale,  ferma  restando  la
maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nei comuni  della
provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000  abitanti,  qualora
il numero di assessori sia stabilito nel numero di quattro, la deroga
prevista al comma 6 si applica solo nel corso del mandato.»; 
    b) nel secondo periodo del comma 3  dell'art.  2  le  parole:  «e
provvedendo   contemporaneamente   alla   loro   sostituzione»   sono
soppresse; 
    c) nel comma 1 dell'art. 6 la lettera e) e' abrogata; 
    d) dopo l'art. 30 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 30-bis. 
 
 
Rinvio delle elezioni in caso di decesso di un candidato alla  carica
                             di sindaco 
 
  1.  Nei  comuni  della  provincia  di  Trento  e  nei  comuni   con
popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano in
caso di decesso di un candidato alla carica di  sindaco,  intervenuto
dopo la presentazione delle candidature e prima  del  giorno  fissato
per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalita'
stabilite dall'art. 22, terzo, quarto e  quinto  comma,  della  legge
regionale  6  aprile  1956,  n.   5   e   successive   modificazioni,
consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo  del  procedimento  di
presentazione  di  tutte  le  liste  e  candidature  a  sindaco  e  a
consigliere comunale.»; 
    e) nella lettera h) del  comma  1  dell'art.  36  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: «Qualora la lista di riferimento del
candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio,  il  seggio
del candidato eletto sindaco viene  detratto  a  quella  lista  della
coalizione che ha ottenuto seggi con i resti con il minor  numero  di
voti residui.»; 
    f) dopo il comma 3 dell'art. 37 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per la determinazione del quorum  dei  votanti  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali  del
comune non sono computati gli elettori  iscritti  all'anagrafe  degli
italiani residenti all'estero.»; 
    g) nel comma 2 dell'art. 50 le parole: «entro cinque giorni dalla
pubblicazione  del  manifesto  di  convocazione  dei   comizi»   sono
sostituite dalle parole: «entro il decimo  giorno  precedente  quello
della votazione»; 
    h) nel comma 1 dell'art. 51 le parole: «dalle ore 16 in  poi  del
giorno precedente quello di votazione» sono sostituite dalle  parole:
«nel giorno precedente quello di votazione,  prima  dell'insediamento
del seggio»; 
    i) nella lettera f) del comma 1 dell'art. 51 le parole: «entro le
ore 16 del sabato precedente la votazione» sono soppresse; 
    l) nella lettera g) del comma 1 dell'art. 51 l'ultimo periodo  e'
soppresso. 
  2. I riferimenti alle disposizioni della legge 19  marzo  1990,  n.
55, modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n.  16,  contenuti  negli
articoli 4, 8, 11, 21, 22 e 58 della legge regionale n. 3 del 1994  e
successive modificazioni, si intendono sostituiti con  i  riferimenti
alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31  dicembre
2012, n. 235.