Art. 4 Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni 1. Nel comma 1 dell'art. 65 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la Presidenza della Provincia, la dichiarazione di presentazione della lista e' sottoscritta dal soggetto munito della delega indicata nell'art. 21, comma 4 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.».