Art. 4 
 
        Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 
                     e successive modificazioni 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 65 della legge regionale 22 dicembre 2004,
n. 7 e successive modificazioni e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Qualora sia stato effettuato il deposito  del  contrassegno
presso  la  Presidenza   della   Provincia,   la   dichiarazione   di
presentazione della lista e' sottoscritta dal soggetto  munito  della
delega indicata nell'art.  21,  comma  4  della  legge  regionale  30
novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.».