Art. 5 
 
         Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 
                     e successive modificazioni 
 
  1. All'art. 58 della legge regionale 4 gennaio  1993,  n.  1,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento  avviene
nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge.»; 
    b) il comma 8 e' abrogato.