Art. 5 Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni 1. All'art. 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento avviene nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge.»; b) il comma 8 e' abrogato.