Art. 6 Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, la data delle elezioni comunali viene fissata dal Presidente della Regione, con le modalita' di cui all'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. Gli orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale. 3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica trova applicazione l'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240. 4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia trovano applicazione gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.