Art. 6 
Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per
  il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della  Repubblica
  o per il  rinnovo  dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
  all'Italia 
 
  1. Le elezioni per il rinnovo degli organi  comunali  possono  aver
luogo contemporaneamente alle elezioni per il  rinnovo  della  Camera
dei Deputati e del Senato della  Repubblica  o  per  il  rinnovo  dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
  2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni  di  cui  al
comma 1, la data delle elezioni comunali viene fissata dal Presidente
della Regione, con le  modalita'  di  cui  all'art.  22  della  legge
regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni,  non  oltre
il quarantacinquesimo giorno precedente quello della  votazione.  Gli
orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale. 
  3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con
le elezioni per il rinnovo della Camera dei  Deputati  e  del  Senato
della Repubblica trova applicazione  l'art.  5  del  decreto-legge  3
maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 1976, n. 240. 
  4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con
le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia trovano applicazione gli  articoli  1  e  2  del
decreto-legge 21 maggio 1994,  n.  300,  convertito  dalla  legge  16
luglio 1994, n. 453.