Art. 9 Nomina a segretario comunale di terza classe 1. All'art. 52 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno un anno di servizio effettivo in qualita' di segretario comunale, nonche' i dipendenti di enti pubblici in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, che alla data del bando abbiano un'anzianita' di servizio di almeno tre anni e sei mesi in una qualifica non inferiore alla settima.»; b) il comma 4 e' abrogato.