Art. 9 
 
            Nomina a segretario comunale di terza classe 
 
  1. All'art.  52  della  legge  regionale  5  marzo  1993,  n.  4  e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nei  casi  in  cui  nessuno  abbia  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al  concorso  o
nessuno  abbia  superato  il  concorso,  possono  essere  ammessi  al
successivo   nuovo   concorso   coloro   che   sono    in    possesso
dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno  un
anno di  servizio  effettivo  in  qualita'  di  segretario  comunale,
nonche' i dipendenti di enti pubblici in  possesso  dell'abilitazione
alle funzioni di segretario comunale, che alla data del bando abbiano
un'anzianita' di servizio di almeno  tre  anni  e  sei  mesi  in  una
qualifica non inferiore alla settima.»; 
    b) il comma 4 e' abrogato.