(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 12
                            agosto 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.  24  «Pianificazione
  paesistica e tutela dei beni e  delle  aree  sottoposti  a  vincolo
  paesistico» e successive modifiche 
 
  1. Il comma 3.3 dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 1998 e'
sostituito dal seguente: 
    «3.3. Al fine dell'applicazione degli interventi di cui al  comma
2, lettera d) il PTPR individua, perimetra e  disciplina  gli  ambiti
inerenti  gli  impianti  sportivi  ivi  inclusi  i  bacini  sciistici
esistenti ed il loro completamento.  Il  PTPR  stabilisce  le  misure
compensative nel caso in cui in tali ambiti sia necessaria l'apertura
di varchi e passaggi nelle aree boscate di cui all'art. 10.». 
  2. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 24 del 1998  la
parola: «anche» e' sostituita dalla seguente: «prioritariamente». 
  3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 18-ter della legge regionale
n. 24 del 1998 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) fatte salve prescrizioni  piu'  restrittive  contenute  nelle
classificazioni di zona  dei  PTP  o  del  PTPR,  gli  interventi  di
ristrutturazione  edilizia  e,  limitatamente   alle   strutture   di
interesse  pubblico  o  destinate  ad  attivita'  produttive  e  agli
impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino
la realizzazione di un volume non  superiore  al  20  per  cento  del
volume dell'edificio esistente;». 
  4. La lettera b-bis) del  comma  1  dell'art.  18-ter  della  legge
regionale n. 24 del 1998 e' sostituita dalla seguente: 
    «b-bis) gli ampliamenti ed il completamento di  edifici  pubblici
adibiti a pubbliche funzioni anche in deroga alle classificazioni  di
zona del PTP o del PTPR adottato ai  sensi  dell'art.  23,  comma  2,
nonche' la realizzazione di opere pubbliche volte  a  soddisfare  gli
inderogabili standard urbanistici di cui al d.m. n. 1444/1968. Queste
ultime ad esclusione delle tutele integrali dei  PTP  e  dei  sistemi
naturali del PTPR;». 
  5. Alla lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  18-ter  della  legge
regionale n. 24 del 1998 dopo le parole: «raccolta differenziata  dei
rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «, gli impianti di  compostaggio,
anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del  PTPR,  ad
esclusione delle tutele integrali dei PTP e dei sistemi naturali  del
PTPR, subordinato all'esito di una apposita conferenza  dei  servizi,
previo  espletamento  della  procedura  di  valutazione  di   impatto
ambientale, ove prevista, con la partecipazione delle amministrazioni
interessate all'intervento, e purche' gli interventi siano realizzati
in un'area la cui superficie sia inferiore ad un  ettaro  e  ricadano
negli ambiti destinati ad accogliere tali  impianti  individuati  con
deliberazione del consiglio comunale. Tale deroga e' autorizzata  dal
Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il Consiglio  regionale
approva  la  proposta  della  Giunta  entro  centoventi  giorni   dal
ricevimento della stessa;». 
  6. La lettera d-bis) del  comma  1  dell'art.  18-ter  della  legge
regionale n. 24 del 1998 e' abrogata. 
  7. Al comma 1 dell'art. 18-quater della legge regionale n.  24  del
1998 dopo le parole:  «edilizi  relativi  ad  immobili  sottoposti  a
vincolo paesistico» sono inserite le seguenti: «anche in deroga  alle
classificazioni di zona dei PTP o del PTPR»  e  dopo  le  parole:  «e
successive modifiche» sono aggiunte le seguenti: «,  fatto  salvo  il
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui  all'art.  146  del
decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche.». 
  8. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998  le
parole: «Entro il 14 febbraio 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Entro il 15 febbraio 2015». 
  9. L'art. 26 della legge regionale n. 24 del 1998 e' sostituito dal
seguente: 
 
                              «Art. 26. 
 
 
             Errata o incerta perimetrazione dei vincoli 
 
  1. In caso di contrasto delle perimetrazioni dei PTP o del PTPR con
la declaratoria delle aree di notevole interesse  pubblico  ai  sensi
dell'art.  136  del  decreto  legislativo  n.  42/2004  e  successive
modifiche, contenuta nei relativi provvedimenti  di  apposizione  del
vincolo, o con l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai
sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004  e  successive
modifiche, come risultano definiti  e  accertati  dalle  disposizioni
contenute negli articoli 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,  12  e  13  o  con
l'effettiva  esistenza  dei  beni  sottoposti  a  vincolo  ai   sensi
dell'art. 134, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004
e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR,
la Regione, nel rispetto degli articoli 143, comma 2 e 156,  comma  3
del decreto legislativo n. 42/2004 e  successive  modifiche,  procede
all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR  secondo  le  procedure
previste dalla presente legge per  l'approvazione  del  PTPR,  con  i
termini ridotti alla meta'.». 
  10. Il comma 1.1 dell'art. 36-quater della legge  regionale  n.  24
del 1998 e' abrogato.