(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 12 agosto 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» e successive modifiche 1. Il comma 3.3 dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 1998 e' sostituito dal seguente: «3.3. Al fine dell'applicazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d) il PTPR individua, perimetra e disciplina gli ambiti inerenti gli impianti sportivi ivi inclusi i bacini sciistici esistenti ed il loro completamento. Il PTPR stabilisce le misure compensative nel caso in cui in tali ambiti sia necessaria l'apertura di varchi e passaggi nelle aree boscate di cui all'art. 10.». 2. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 24 del 1998 la parola: «anche» e' sostituita dalla seguente: «prioritariamente». 3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 18-ter della legge regionale n. 24 del 1998 e' sostituita dalla seguente: «b) fatte salve prescrizioni piu' restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR, gli interventi di ristrutturazione edilizia e, limitatamente alle strutture di interesse pubblico o destinate ad attivita' produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio esistente;». 4. La lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 18-ter della legge regionale n. 24 del 1998 e' sostituita dalla seguente: «b-bis) gli ampliamenti ed il completamento di edifici pubblici adibiti a pubbliche funzioni anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR adottato ai sensi dell'art. 23, comma 2, nonche' la realizzazione di opere pubbliche volte a soddisfare gli inderogabili standard urbanistici di cui al d.m. n. 1444/1968. Queste ultime ad esclusione delle tutele integrali dei PTP e dei sistemi naturali del PTPR;». 5. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 18-ter della legge regionale n. 24 del 1998 dopo le parole: «raccolta differenziata dei rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «, gli impianti di compostaggio, anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR, ad esclusione delle tutele integrali dei PTP e dei sistemi naturali del PTPR, subordinato all'esito di una apposita conferenza dei servizi, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, con la partecipazione delle amministrazioni interessate all'intervento, e purche' gli interventi siano realizzati in un'area la cui superficie sia inferiore ad un ettaro e ricadano negli ambiti destinati ad accogliere tali impianti individuati con deliberazione del consiglio comunale. Tale deroga e' autorizzata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il Consiglio regionale approva la proposta della Giunta entro centoventi giorni dal ricevimento della stessa;». 6. La lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 18-ter della legge regionale n. 24 del 1998 e' abrogata. 7. Al comma 1 dell'art. 18-quater della legge regionale n. 24 del 1998 dopo le parole: «edilizi relativi ad immobili sottoposti a vincolo paesistico» sono inserite le seguenti: «anche in deroga alle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR» e dopo le parole: «e successive modifiche» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche.». 8. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998 le parole: «Entro il 14 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 febbraio 2015». 9. L'art. 26 della legge regionale n. 24 del 1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 26. Errata o incerta perimetrazione dei vincoli 1. In caso di contrasto delle perimetrazioni dei PTP o del PTPR con la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, o con l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 o con l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR, la Regione, nel rispetto degli articoli 143, comma 2 e 156, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR secondo le procedure previste dalla presente legge per l'approvazione del PTPR, con i termini ridotti alla meta'.». 10. Il comma 1.1 dell'art. 36-quater della legge regionale n. 24 del 1998 e' abrogato.