Art. 2 Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 «Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale» e successive modifiche 1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 21 del 2009, le parole: «con esclusione delle zone di promozione economica e sociale individuate nei piani di assetto delle aree naturali protette vigenti ovvero, in assenza dei piani di assetto, delle zone B individuate dalle leggi istitutive delle aree ai fini dell'applicazione delle disposizioni di salvaguardia ovvero, in assenza dell'individuazione delle zone B, nelle zone che nelle leggi istitutive delle aree naturali protette si considerano edificabili ai fini dell'applicazione delle norme di salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il nulla osta del soggetto gestore dell'area naturale protetta» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la possibilita' di prevedere nei regolamenti delle aree naturali protette di cui all'art. 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nelle zone di cui all'art. 26, comma 1, lettera f), numero 4) della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, entro un anno dall'approvazione dei regolamenti medesimi, gli interventi di cui agli articoli 3, 3-bis e 5, per un incremento massimo di 38 metri quadrati per ciascun intervento;». 2. All'alinea del comma 1 degli articoli 3, 3-ter, 3-quater, 4 e 5 della legge regionale n. 21 del 2009, le parole: «nonche' nei comuni sprovvisti di tali strumenti,» sono soppresse. 3. L'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2009 ê sostituito dal seguente: «Art. 7. Programma integrato per il ripristino ambientale 1. Allo scopo di riqualificare e recuperare i territori caratterizzati dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, anche su proposta di consorzi, imprese e cooperative con documentata capacita' tecnico-organizzativa ed economica adeguata all'importo dei lavori oggetto della proposta medesima, adottano, ai sensi della legge regionale n. 22/1997 e successive modifiche programmi integrati finalizzati al ripristino ambientale ed all'incremento della dotazione di standard urbanistici, mediante la demolizione di porzioni di tessuti edilizi o di singoli edifici legittimamente realizzati in aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici e in aree naturali protette. 2. Il programma integrato prevede, disponendone la contestuale attuazione: a) la demolizione, a carico dei proprietari, delle porzioni di tessuti edilizi o dei singoli edifici e la cessione a titolo gratuito al comune dell'area oggetto del ripristino ambientale e della riqualificazione della stessa; b) la traslazione, previa localizzazione, delle volumetrie degli edifici demoliti in altre aree esterne a quelle vincolate di cui al comma 1, facendo ricorso anche al cambio di destinazione d'uso rispetto agli edifici demoliti, alla modifica delle destinazioni urbanistiche vigenti e all'aumento della capacita' edificatoria; c) un incremento premiale fino ad un massimo del 100 per cento del volume degli edifici demoliti, in proporzione alla dotazione straordinaria di standard urbanistici proposta nel programma. Per i soli comuni del litorale marittimo l'incremento potra' essere portato fino al 150 per cento, a condizione che la nuova destinazione sia per almeno il 25 per cento turistico-ricettiva ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) e successive modifiche, con durata non inferiore a venti anni. 3. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilita' energetico-ambientale e di bioedilizia ed, in particolare, dal decreto legislativo n. 192/2005 nonche' dalla legge regionale n. 6/2008 e successive modifiche e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche, ovvero rispetto agli eventuali limiti piu' restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'art. 7 della legge regionale n. 6/2008 e successive modifiche. 4. I comuni individuano, con deliberazione del consiglio comunale, in conformita' con il PTPR, gli ambiti destinati al ripristino ambientale e quelli destinati ad accogliere gli interventi di ricostruzione con riferimento allo strumento urbanistico vigente, individuando questi ultimi prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 22/1997 e successive modifiche e definiscono, altresi', i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi integrati per il ripristino ambientale. 5. I programmi integrati di cui al presente articolo assumono carattere di rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni urbanistiche, ma non possono comunque interessare le destinazioni urbanistiche che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato, ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilita'.». 4. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2009 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis. Programma integrato per il riordino urbano e delle periferie 1. Per riqualificare gli ambiti urbani e le periferie con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di edifici isolati a destinazione industriale dismessi, parzialmente utilizzati o degradati, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, adottano, ai sensi della legge regionale n. 22/1997 e successive modifiche, programmi integrati finalizzati all'incremento degli standard urbanistici e al riordino del tessuto urbano. 2. Gli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 sono localizzati nei territori in cui si concentrano gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia previsti dal presente capo. 3. Il programma integrato puo' prevedere interventi di sostituzione edilizia, modifiche di destinazione d'uso di aree e di immobili e l'incremento fino ad un massimo del 75 per cento della volumetria o superficie demolita, a condizione che la ristrutturazione urbanistica preveda una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, nonche' una quota destinata ad edilizia residenziale sociale nella misura minima del 25 per cento anche attraverso lo strumento del mutuo sociale. Fatta salva la dotazione straordinaria degli standard, ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi sugli edifici a destinazione industriale devono essere dimensionati esclusivamente sulla base della superficie esistente demolita. 4. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilita' energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo n. 192/2005 nonche' dalla legge regionale n. 6/2008 e successive modifiche e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche, ovvero rispetto agli eventuali limiti piu' restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'art. 7 della legge regionale n. 6/2008 e successive modifiche. 5. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, individuano, con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente ed in conformita' con il PTPR, gli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti, localizzandoli prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ovvero, qualora gli interventi riguardino gli edifici industriali di cui al comma 1, nei relativi lotti di pertinenza, limitatamente alle aree necessarie alla localizzazione degli interventi di sostituzione edilizia e dei relativi standard urbanistici, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 22/1997 e successive modifiche e definiscono i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi integrati per il riordino urbano e delle periferie. 6. I programmi integrati assumono carattere di rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni, ma non possono comunque interessare le destinazioni che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilita'.». 5. L'art. 25 della legge regionale n. 21 del 2009 e' abrogato.