Art. 2 
 
Modifiche  alla  legge  regionale  11  agosto  2009,  n.  21  «Misure
  straordinarie per il settore edilizio ed interventi per  l'edilizia
  residenziale sociale» e successive modifiche 
 
  1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n.
21 del 2009, le parole: «con  esclusione  delle  zone  di  promozione
economica e sociale individuate  nei  piani  di  assetto  delle  aree
naturali protette vigenti ovvero, in assenza dei  piani  di  assetto,
delle zone B individuate dalle leggi istitutive delle  aree  ai  fini
dell'applicazione  delle  disposizioni  di  salvaguardia  ovvero,  in
assenza dell'individuazione delle zone B, nelle zone che nelle  leggi
istitutive delle aree naturali protette si considerano edificabili ai
fini dell'applicazione delle norme di salvaguardia,  fatto  salvo  in
ogni caso il nulla  osta  del  soggetto  gestore  dell'area  naturale
protetta»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «fatta   salva   la
possibilita'  di  prevedere  nei  regolamenti  delle  aree   naturali
protette di cui all'art. 27 della legge regionale 6 ottobre 1997,  n.
29  (Norme  in  materia  di  aree  naturali  protette  regionali)   e
successive modifiche, nelle zone di cui all'art. 26, comma 1, lettera
f),  numero  4)  della  legge  regionale  n.  29/1997  e   successive
modifiche, entro un anno dall'approvazione dei regolamenti  medesimi,
gli interventi di cui agli articoli 3, 3-bis e 5, per  un  incremento
massimo di 38 metri quadrati per ciascun intervento;». 
  2. All'alinea del comma 1 degli articoli 3, 3-ter, 3-quater, 4 e  5
della legge regionale n. 21 del 2009, le parole: «nonche' nei  comuni
sprovvisti di tali strumenti,» sono soppresse. 
  3. L'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2009 ê  sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 7. 
 
 
          Programma integrato per il ripristino ambientale 
 
  1.  Allo  scopo  di  riqualificare   e   recuperare   i   territori
caratterizzati dalla  presenza  di  elevate  valenze  naturalistiche,
ambientali e culturali, i comuni, sulla base di iniziative  pubbliche
o private, anche su proposta di consorzi, imprese e  cooperative  con
documentata capacita'  tecnico-organizzativa  ed  economica  adeguata
all'importo dei lavori oggetto della proposta medesima, adottano,  ai
sensi  della  legge  regionale  n.  22/1997  e  successive  modifiche
programmi  integrati  finalizzati   al   ripristino   ambientale   ed
all'incremento della dotazione di standard urbanistici,  mediante  la
demolizione di porzioni di  tessuti  edilizi  o  di  singoli  edifici
legittimamente realizzati in aree sottoposte  a  vincoli  ambientali,
paesaggistici e in aree naturali protette. 
  2. Il programma  integrato  prevede,  disponendone  la  contestuale
attuazione: 
    a) la demolizione, a carico dei proprietari,  delle  porzioni  di
tessuti edilizi o dei singoli edifici e la cessione a titolo gratuito
al  comune  dell'area  oggetto  del  ripristino  ambientale  e  della
riqualificazione della stessa; 
    b) la traslazione, previa localizzazione, delle volumetrie  degli
edifici demoliti in altre aree esterne a quelle vincolate di  cui  al
comma 1, facendo  ricorso  anche  al  cambio  di  destinazione  d'uso
rispetto agli edifici  demoliti,  alla  modifica  delle  destinazioni
urbanistiche vigenti e all'aumento della capacita' edificatoria; 
    c) un incremento premiale fino ad un massimo del  100  per  cento
del volume degli edifici  demoliti,  in  proporzione  alla  dotazione
straordinaria di standard urbanistici proposta nel programma.  Per  i
soli comuni del litorale marittimo l'incremento potra' essere portato
fino al 150 per cento, a condizione che la nuova destinazione sia per
almeno il 25 per  cento  turistico-ricettiva  ai  sensi  della  legge
regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema  turistico
laziale.  Modifiche  alla  legge  regionale  6  agosto  1999,  n.  14
«Organizzazione delle funzioni a livello regionale e  locale  per  la
realizzazione  del   decentramento   amministrativo»   e   successive
modifiche) e successive modifiche, con durata non inferiore  a  venti
anni. 
  3. Gli interventi previsti dal programma  integrato  devono  essere
realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale  e
regionale in materia di  sostenibilita'  energetico-ambientale  e  di
bioedilizia ed, in particolare, dal decreto legislativo  n.  192/2005
nonche' dalla legge regionale n. 6/2008 e successive modifiche  e  in
modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento
rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia  fissati
dal decreto legislativo n. 192/2005 e  successive  modifiche,  ovvero
rispetto  agli  eventuali  limiti  piu'  restrittivi   definiti   dal
protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'art. 7 della  legge
regionale n. 6/2008 e successive modifiche. 
  4. I comuni individuano, con deliberazione del consiglio  comunale,
in conformita' con  il  PTPR,  gli  ambiti  destinati  al  ripristino
ambientale  e  quelli  destinati  ad  accogliere  gli  interventi  di
ricostruzione con riferimento  allo  strumento  urbanistico  vigente,
individuando questi ultimi prioritariamente nelle zone B  di  cui  al
decreto del Ministro per i lavori pubblici del  2  aprile  1968,  con
esclusione dei centri storici e delle zone a  destinazione  agricola,
fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  4,  della  legge
regionale n. 22/1997 e successive modifiche e definiscono,  altresi',
i criteri e gli indirizzi per l'attuazione  dei  programmi  integrati
per il ripristino ambientale. 
  5. I programmi integrati  di  cui  al  presente  articolo  assumono
carattere di rilevante valenza urbanistica, possono riguardare  anche
aree libere e singole funzioni urbanistiche, ma non possono  comunque
interessare le destinazioni urbanistiche  che  attengono  ad  aspetti
strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato, ovvero  il
sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture  e  della
mobilita'.». 
  4. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2009  e'  inserito
il seguente: 
 
                            «Art. 7-bis. 
 
 
             Programma integrato per il riordino urbano 
                          e delle periferie 
 
  1. Per riqualificare gli ambiti urbani e le periferie con  presenza
di funzioni eterogenee e tessuti  edilizi  disorganici  o  incompiuti
nonche' di  edifici  isolati  a  destinazione  industriale  dismessi,
parzialmente  utilizzati  o  degradati,  i  comuni,  sulla  base   di
iniziative pubbliche  o  private,  adottano,  ai  sensi  della  legge
regionale n. 22/1997  e  successive  modifiche,  programmi  integrati
finalizzati all'incremento degli standard urbanistici e  al  riordino
del tessuto urbano. 
  2. Gli interventi previsti dai programmi di cui  al  comma  1  sono
localizzati nei territori in cui si  concentrano  gli  interventi  di
ampliamento e sostituzione edilizia previsti dal presente capo. 
  3. Il programma integrato puo' prevedere interventi di sostituzione
edilizia, modifiche di destinazione d'uso di aree  e  di  immobili  e
l'incremento fino ad un massimo del 75 per cento della  volumetria  o
superficie demolita, a condizione che la ristrutturazione urbanistica
preveda una dotazione  straordinaria  degli  standard  urbanistici  e
delle opere di urbanizzazione primaria, nonche' una  quota  destinata
ad edilizia residenziale sociale nella misura minima del 25 per cento
anche attraverso lo strumento  del  mutuo  sociale.  Fatta  salva  la
dotazione straordinaria degli standard, ai fini dell'applicazione del
presente  comma,  gli  interventi  sugli   edifici   a   destinazione
industriale devono  essere  dimensionati  esclusivamente  sulla  base
della superficie esistente demolita. 
  4. Gli interventi previsti dal programma  integrato  devono  essere
realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale  e
regionale in materia di  sostenibilita'  energetico-ambientale  e  di
bioedilizia e, in particolare, dal decreto  legislativo  n.  192/2005
nonche' dalla legge regionale n. 6/2008 e successive modifiche  e  in
modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento
rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia  fissati
dal decreto legislativo n. 192/2005 e  successive  modifiche,  ovvero
rispetto  agli  eventuali  limiti  piu'  restrittivi   definiti   dal
protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'art. 7 della  legge
regionale n. 6/2008 e successive modifiche. 
  5. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, individuano,
con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente
ed in conformita' con il PTPR,  gli  ambiti  territoriali  nei  quali
realizzare gli interventi previsti,  localizzandoli  prioritariamente
nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori  pubblici  2
aprile 1968 ovvero, qualora gli  interventi  riguardino  gli  edifici
industriali di cui al comma 1,  nei  relativi  lotti  di  pertinenza,
limitatamente  alle  aree  necessarie   alla   localizzazione   degli
interventi  di  sostituzione  edilizia  e   dei   relativi   standard
urbanistici, con  esclusione  dei  centri  storici  e  delle  zone  a
destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma
4,  della  legge  regionale  n.  22/1997  e  successive  modifiche  e
definiscono i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei  programmi
integrati per il riordino urbano e delle periferie. 
  6. I programmi integrati assumono carattere  di  rilevante  valenza
urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni,
ma non possono comunque interessare le destinazioni che attengono  ad
aspetti strategici dello strumento  urbanistico  vigente  o  adottato
ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture
e della mobilita'.». 
  5. L'art. 25 della legge regionale n. 21 del 2009 e' abrogato.