Art. 3 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. All'attuazione della presente legge si provvede con  le  risorse
finanziarie gia' disponibili a  legislazione  vigente,  iscritte  nel
programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13
«Tutela della salute», ivi comprese  le  risorse  dei  programmi  del
bilancio della Regione destinate a interventi specifici dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle regioni  Lazio  e  Toscana,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.