Art. 3 Disposizione finanziaria 1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente, iscritte nel programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», ivi comprese le risorse dei programmi del bilancio della Regione destinate a interventi specifici dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.