Allegato 
 
 
Adozione del nuovo testo legislativo recante «Riordino  dell'Istituto
     Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana» 
 
 
                               INTESA 
 
 
                                 Tra 
 
 
                            REGIONE LAZIO 
 
 
                                  e 
 
 
                           REGIONE TOSCANA 
 
    Visto l'art. 117, ottavo comma della Costituzione; 
    Visto l'art. 12,  comma  3  dello  Statuto  della  Regione  Lazio
recante: «Stipula intese con altre regioni per il  miglior  esercizio
delle  proprie  funzioni  relative  alla  cura  di  interessi  aventi
riflessi oltre i  limiti  del  proprio  territorio,  con  particolare
riferimento ai bacini territoriali con caratteristiche  omogenee.  Le
intese,  ratificate  con  legge  regionale,  possono   prevedere   la
costituzione di organi ed uffici comuni; 
    Visto l'art. 68, commi 1 e 2 dello Statuto della Regione  Toscana
recanti: «promuove  intese  con  le  altre  regioni  per  il  miglior
esercizio  delle  proprie   funzioni   e   la   cura   di   interessi
interregionali. Le intese con altre regioni sono ratificate con legge
e possono prevedere anche la  costituzione  di  organi  e  discipline
normative comuni»; 
    Visto  il  decreto   legislativo   30   giugno   1993,   n.   270
(Riordinamento degli istituti zooprofilattici  sperimentali  a  norma
dell'art. 4, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
ed in particolare l'art. 2, comma 5  che  prevede  che  nel  caso  di
istituti interregionali le regioni provvedono di concerto; 
    Visto, in particolare, l'art. 2 della legge 4 novembre  2010,  n.
183 rubricato (Delega al Governo per la riorganizzazione  degli  enti
vigilati dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dal
Ministero della salute); 
    Visto  il  decreto   legislativo   28   giugno   2012,   n.   106
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della  salute,  a
norma  dell'art.  2  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183),   in
particolare, il Capo II recante  norme  di  riordino  degli  istituti
zooprofilattici sperimentali, attuative dei principi  e  dei  criteri
direttivi di cui all'art. 2 della legge n. 183/2010  e  l'abrogazione
delle disposizioni del decreto legislativo n. 270/1993  incompatibili
con la nuova riorganizzazione,  nonche'  in  particolare  l'art.  10,
comma  2  che  prevede  analoghe  disposizioni   per   gli   istituti
interregionali a quelle previste dall'art. 2,  comma  5  del  decreto
legislativo n. 270/1993; 
    Vista per la Regione Toscana, la legge regionale  del  29  luglio
1999, n. 44 (Riordino  dell'Istituto  zooprofilattico  delle  regioni
Lazio e Toscana) e successive modifiche; 
    Vista per la Regione Lazio, la legge regionale del 6 agosto 1999,
n. 11 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico della Regione  Lazio  e
Toscana) e successive modifiche che  definisce,  in  particolare,  le
linee di indirizzo e le modalita' di gestione, di organizzazione e di
funzionamento  dell'Istituto   zooprofilattico   sperimentale   delle
regioni Lazio e Toscana; 
    Visto che: il Dipartimento programmazione economica e sociale con
atto di organizzazione n. B02610 del 24 giugno  2013,  ha  provveduto
alla Costituzione di  un  gruppo  di  lavoro  interregionale  per  la
predisposizione  della  proposta   di   legge   regionale   «Riordino
dell'Istituto Zooprofilattico  Sperimentale  delle  regioni  Lazio  e
Toscana (IZS LT) ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.
106, Capo II»; 
    Premesso che: l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  Lazio  e
Toscana. di seguito denominato Istituto, si occupa di diagnosi  delle
malattie infettive degli  animali  domestici  e  selvatici,  effettua
analisi finalizzate alla valutazione della salubrita' degli  alimenti
destinati all'uomo e agli  animali,  di  sorveglianza  epidemiologica
delle  malattie  infettive  animali,  in   particolare,   di   quelle
trasmissibili  all'uomo,  anche  nel   contesto   di   contaminazioni
ambientali che interessano gli alimenti e le popolazioni animali.  In
tali campi svolge anche attivita' di ricerca e di sperimentazione  ai
sensi del decreto legislativo n. 270/1993 e  delle  rispettive  leggi
regionali di recepimento della normativa statale, (legge regionale n.
11/1999 della Regione  Lazio  e  legge  regionale  n.  44/1999  della
Regione Toscana); 
    Considerato che: nel corso di questo decennio l'Istituto e' stato
un punto di riferimento indispensabile per le emergenze veterinarie a
carattere epidemico, per quelle legate alla contaminazione ambientale
e per quelle connesse alla valutazione del rischio nel settore  della
sicurezza degli alimenti, che  si  sono  manifestate  nel  territorio
delle due regioni; 
    Considerato che: il  finanziamento  dell'ente  deriva,  in  larga
parte, dalla quota di competenza  della  parte  vincolata  dal  Fondo
sanitario nazionale destinato agli IZS, dalle entrate  derivanti  dai
piani di risanamento delle malattie  del  bestiame,  da  progetti  di
ricerca finanziati dall'Unione europea, Stato e regioni, da  introiti
per prestazioni rese a favore delle regioni cogerenti, di enti  e  di
privati; 
    Considerato che: con decreto legislativo 28 giugno 2012, n.  106,
nell'ambito  di  norme   di   carattere   generale   riguardanti   la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, sono
state  emanate  nuove  disposizioni  riguardanti  il  riordino  degli
istituti  zooprofilattici;  di   conseguenza   le   regioni,   devono
aggiornare  i  rispettivi  ordinamenti,  conformandosi   alle   nuove
disposizioni  ed  emanando  indirizzi   in   materia   di   gestione,
organizzazione e di funzionamento; 
    Considerato che: nella seduta del 26 luglio  2013,  il  Consiglio
dei ministri ha approvato un disegno di legge  recante  «disposizioni
in materia di sperimentazione clinica  dei  medicinali,  di  riordino
delle  professioni  sanitarie,  di  tutela  della  salute   umana   e
formazione medico  specialistica  e  di  benessere  animale»  per  la
promozione della prevenzione e di corretti stili di vita; il cui art.
9 rinnova la delega al Governo per l'adozione di un testo unico della
normativa vigente sugli enti  vigilati  dal  Ministero  della  salute
prevedendo  la  necessita'  di  realizzare  il  coordinamento   delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 28 giugno  2012,  n.  106
con le altre disposizioni  della  normativa  vigente  concernenti  la
natura giuridica,  le  funzioni,  il  patrimonio  e  i  finanziamenti
relativi ai medesimi enti vigilati; 
    Ravvisata, pertanto, l'esigenza  di  promuovere  nell'ambito  del
processo di delega sunnominato,  da  parte  delle  due  regioni,  una
iniziativa che conduca alla stesura di un  testo  unico  del  Governo
sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali che  sia
rispettoso anche delle istanze delle regioni, piu' volte manifestate,
nel corso dell'iter di approvazione del decreto legislativo 28 giugno
2012, n. 106; 
    Ritenuto: con riferimento alla procedura per la emanazione  delle
nuove  leggi  regionali  in  materia,  di  utilizzare  lo   strumento
dell'intesa tra le due regioni  cogerenti,  previsto  dall'art.  117,
ottavo comma, della Costituzione novellata nel 2001 e dai  rispettivi
Statuti regionali, avente ad oggetto  un  nuovo  testo  normativo  in
materia  che  va  a  sostituire  quello  vigente,  a   cui   seguira'
l'emanazione di una legge regionale di ratifica, al fine  di  evitare
un iter procedurale autonomo nelle due regioni,  con  tempi  di  gran
lunga superiori e esiti di normazione non sempre adeguati; 
    Ritenuto altresi': di sostituire il testo delle rispettive  leggi
regionali in materia con il nuovo testo, oggetto dell'intesa, al fine
sia di recepire  le  modifiche  previste  dal  capo  II  del  decreto
legislativo  n.  106/2012  e  sia  di  procedere   all'attivita'   di
manutenzione della normativa vigente. 
    Tutto cio' premesso e considerato, la Regione Lazio con  sede  in
Roma, via Cristoforo Colombo,  212,  nella  persona  del  Presidente,
Nicola Zingaretti, ivi domiciliato per la carica e la Regione Toscana
con sede  in  Firenze,  piazza  del  Duomo,  10,  nella  persona  del
Presidente, Enrico Rossi, ivi domiciliato per  la  carica,  le  parti
come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue; 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione Lazio e  la  Regione  Toscana,  in  attuazione  del
decreto legislativo 30  giugno  1993,  n.  270  (Riordinamento  degli
istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma  1,
lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e delle disposizioni
di cui al capo II del decreto legislativo  28  giugno  2012,  n.  106
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della  salute,  a
norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n.  183),  definiscono
le linee di indirizzo e le modalita' di gestione, di organizzazione e
di funzionamento  dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  delle
regioni Lazio e Toscana di seguito denominato Istituto. 
    2.  Le  regioni   Toscana   e   Lazio   assicurano,   nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, l'attivita'  di  coordinamento
dell'Istituto con le strutture ed i servizi veterinari e di sicurezza
degli alimenti presenti sul territorio regionale. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                          Natura e funzioni 
 
    1. L'Istituto e' un ente tecnico-scientifico erogatore di servizi
tecnologicamente avanzati  ed  opera  nel  rispetto  della  normativa
vigente in terna di qualita' di servizi. 
    2.   L'Istituto   e'   ente   pubblico   dotato   di    autonomia
amministrativa, gestionale e tecnica. 
    3. L'Istituto opera nell'ambito del servizio sanitario,  erogando
gratuitamente alla  Regione  Toscana,  alla  Regione  Lazio  ed  alle
aziende unita' sanitarie locali, le prestazioni e  le  collaborazioni
tecnico-scientifiche che nell'ambito dei compiti istituzionali di cui
all'art. 3,  concorrono  alla  garanzia  dei  livelli  essenziali  di
assistenza, salvo le prestazioni poste a carico delle regioni e delle
aziende unita' sanitarie locali dalla normativa vigente in materia. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                        Compiti istituzionali 
 
    1. Per l'espletamento delle  funzioni  in  materia  di  igiene  e
sanita'  pubblica  veterinaria  e  di   sicurezza   degli   alimenti,
l'Istituto e' tenuto, in via ordinaria, a svolgere: 
    a)  la  ricerca  sperimentale  sulla  eziologia,   patogenesi   e
profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali; 
    b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali  e  delle
zoonosi; 
    c) gli accertamenti analitici ed il supporto  tecnico-scientifico
ed  operativo  necessari  alle  azioni  di  polizia  veterinaria   ed
all'attuazione dei piani di' profilassi, risanamento ed eradicazione; 
    d) la ricerca in materia di  igiene  degli  allevamenti  e  delle
produzioni  zootecniche  ed  il   supporto   tecnico-scientifico   ed
operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento  delle
produzioni animali; 
    e) il supporto tecnico, scientifico ed  operativo  all'azione  di
farmaco-vigilanza veterinaria; 
    f)  la  sorveglianza  epidemiologica  nell'ambito  della  sanita'
animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene  degli  alimenti
di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico; 
    g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attivita'  di
controllo sugli alimenti di origine animale; 
    h)  l'esecuzione  degli   esami   e   alle   analisi   necessarie
all'attivita' di controllo sull'alimentazione animale; 
    i)  lo  studio,  la  sperimentazione  di   tecnologie   metodiche
necessarie al controllo sulla salubrita' degli  alimenti  di  origine
animale e dell'alimentazione animale; 
    l) la formazione  di  personale  specializzato  nel  campo  della
zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei paesi esteri; 
    m)  l'attuazione  di  iniziative  statali  o  regionali  per   la
formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori; 
    n)  l'effettuazione  di  ricerche  di  base  finalizzate  per  lo
sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanita' veterinaria,  secondo
programmi e anche mediante convenzioni con universita' ed istituti di
ricerca italiani e stranieri, nonche' su richiesta dello Stato, delle
regioni e di enti pubblici e privati; 
    o) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti  del  settore
veterinario anche esteri, previe opportune intese  con  il  Ministero
della salute; 
    p)  la  elaborazione  e  applicazione   di   metodi   alternativi
all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica; 
    q) l'informazione, il supporto e l'assistenza agli allevatori per
la bonifica zoosanitaria  e  per  lo  sviluppo  ed  il  miglioramento
igienico delle produzioni animali; 
    r) l'attivita' di  controllo  ufficiale  in  materia  di  analisi
chimiche, microbiologiche e radioattive  sugli  alimenti  di  origine
vegetale non trasformati,in  coerenza  con  gli  indirizzi  regionali
riguardanti l'organizzazione e la programmazione di tale attivita'; 
    s) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse  veterinario
che venga loro demandato dalle regioni  o  dallo  Stato,  sentite  le
regioni interessate. 
    2. Al fine di favorire il  compito  di  raccordare  le  attivita'
istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la
Regione  Lazio,  d'intesa  con  la  Regione   Toscana,   convoca   in
un'apposita riunione il consiglio di amministrazione e  la  direzione
generale, entro il mese di novembre di ogni anno, per individuare  le
linee  guida  per  le  attivita'  di  programmazione   dell'esercizio
successivo  garantendo  il  raccordo   coordinato,   territoriale   e
tecnico-funzionale con i dipartimenti di  prevenzione  delle  aziende
unita' sanitarie locali. 
    3. Per i compiti  attinenti  e  correlati,  le  regioni  Lazio  e
Toscana garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi
atti di programmazione  regionale,  la  partecipazione  dell'Istituto
all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali
ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                 Produzione di medicinali e prodotti 
 
    1. L'Istituto, sulla base  delle  norme  vigenti,  provvede  alla
produzione,  alla  commercializzazione  ed  alla  distribuzione   dei
medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le  malattie
degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanita' pubblica
veterinaria. 
    2.  La  Regione  Lazio  e   la   Regione   Toscana,   nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare  l'istituto
di effettuare la preparazione e la  distribuzione  di  medicinali  ed
altri  prodotti  per  la  profilassi,  nonche'  di  effettuare  altri
interventi di sanita' pubblica veterinaria. 
    3.  L'Istituto,  previa  autorizzazione  delle  regioni  Lazio  e
Toscana,  puo'   associarsi   ad   altri   Istituti   zooprofilattici
sperimentali  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  produzione.
immissione in  commercio  e  distribuzione  di  medicinali  ed  altri
prodotti necessari alle attivita' di sanita' pubblica veterinaria. 
    4.   Le   attivita'   di   produzione,   commercializzazione    e
distribuzione di medicinali e prodotti, fatta  eccezione  per  quelli
non destinati all'immissione sul mercato,  devono  essere  svolte  in
appositi reparti con impianti,  attrezzature,  personale  e  gestione
contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                 Prestazioni nell'interesse di terzi 
 
    1. L'Istituto puo' erogare prestazioni a  richiesta  di  aziende,
enti, associazioni, o di altri soggetti pubblici o privati,  relative
a: 
    a) analisi batteriologiche, analisi chimiche e tossicologiche; 
    b) diagnostica anatomo-patologica; 
    c) diagnostica di laboratorio; 
    d) analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche; 
    e) analisi istologiche; 
    f) analisi del latte; 
    g) analisi sierologiche; 
    h) sopralluoghi, analisi virologiche dirette. 
    2.  L'Istituto  puo'  stipulare  convenzioni   o   contratti   di
consulenza  per  fornire  servizi  continuativi  e  per  erogare   le
prestazioni di cui al  comma  1,  fatte  salve  le  competenze  delle
aziende unita'  sanitarie  locali,  sulla  base  di  linee  di  guida
stabilite dalla Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana. 
    3.  Le  prestazioni  di  cui  al  comma  1  possono  essere  rese
esclusivamente   in   subordine    all'assolvimento    dei    compiti
istituzionali di cui all'art. 3. 
    4. Le tariffe minime per le prestazioni previste al comma 1, sono
definite, su proposta dell'Istituto, d'intesa tra la Regione Lazio  e
la Regione Toscana, sulla base di  criteri  stabiliti  dal  Ministero
della salute. 
    5.  L'Istituto  puo'  altresi',  mediante  convenzioni,  svolgere
attivita' di supporto tecnico-scientifico e di  stage  nei  corsi  di
laurea in medicina veterinaria, nelle scuole  di  specializzazione  e
nei dottorati di ricerca. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                           Organizzazione 
 
    1. L'Istituto ha sede legale a Roma, e' organizzato in laboratori
ed e' articolato in strutture operative territoriali. 
    2. L'istituzione di nuove strutture operative territoriali  o  la
eventuale soppressione di  quelle  esistenti  sono  soggette,  previa
intesa fra le regioni Lazio e Toscana, a formale atto di approvazione
delle rispettive giunte regionali. 
    3. L'organizzazione interna  ed  il  funzionamento  dell'Istituto
sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei  servizi
dell'Istituto, di cui all'art. 19, comma 3, nel rispetto dei seguenti
principi: 
    a) semplificazione  e  snellimento  dell'organizzazione  e  della
struttura  amministrativa  adeguandole  ai  principi  di   efficacia,
efficienza ed economicita' e, nel contempo, garantendo l'integrazione
ed il coordinamento tecnico-funzionale, secondo criteri di equilibrio
dei servizi e di erogazione delle prestazioni tra la Regione  Toscana
e la Regione Lazio; 
    b) uniformita' della presenza sul territorio  e  economicita'  di
gestione  della  rete  delle  strutture  territoriali  al   fine   di
assicurare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi,  individuati
dalla programmazione regionale della Toscana e del Lazio e lo stretto
collegamento con le rispettive aziende unita' sanitarie locali; 
    c) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di
funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e
mediante   adeguamento   dell'organizzazione   e   della    struttura
amministrativa dell'Istituto ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.
10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 106/2012. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                               Organi 
 
    1. Sono organi dell'Istituto: 
    a) il consiglio di amministrazione; 
    b) il direttore generale; 
    c) il collegio dei revisori dei conti. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione, che dura  in  carica  quattro
anni, e' nominato dal Presidente della Regione Lazio, che ne  convoca
la prima riunione, di concerto con la Regione Toscana ed e'  composto
da tre membri muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed
aventi  comprovata  professionalita'  ed  esperienza  in  materia  di
sanita' pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di  cui  uno
designato dal Ministro della salute e gli altri designati  uno  dalla
Regione Lazio ed uno dalla  Regione  Toscana  e  non  possono  essere
rinominati piu' di una volta. Le condizioni  di  incompatibilita'  ed
inconferibilita'  all'incarico   sono   stabilite   dalla   normativa
nazionale e regionale vigente in materia. 
    2.  I  componenti  del  consiglio  di   amministrazione   cessano
anticipatamente dalla carica in caso di: 
    a) scioglimento del consiglio; 
    b) dimissioni volontarie: 
    e) incompatibilita' non rimossa entro trenta giorni dalla nomina; 
    d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno  dei  reati
che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico; 
    e) decadenza dovuta ad  assenza  ingiustificata  per  tre  sedute
consecutive del consiglio di amministrazione. 
    3. Il direttore  generale  dell'Istituto,  al  verificarsi  delle
condizioni di  cui  al  comma  2,  ne  informa.  tempestivamente,  il
Presidente  della  Regione  Lazio  ed  il  Presidente  della  Regione
Toscana. 
    4. Il Presidente della Regione  Lazio  o  alternativamente  della
Toscana, ai sensi dell'art. 24, comma 2, ove ricorrano i casi di  cui
al  comma  2,  lettere  c)  ed  e),  contesta  la  sussistenza  delle
condizioni di incompatibilita' o di decadenza. 
    5. Il componente del consiglio di amministrazione, contestato  ai
sensi del comma 4,  ha  dieci  giorni  di  tempo  per  controdedurre.
Trascorso  tale  termine  il  Presidente  della   Regione   Lazio   o
alternativamente della Toscana,  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  2,
decide in merito. 
    6.  In  caso  di  cessazione  anticipata  di  un  componente  del
consiglio di  amministrazione,  il  Presidente  della  Regione  Lazio
provvede alla sua sostituzione,  su  designazione  della  regione  di
competenza. I nuovi componenti nominati  restano  in  carica  per  il
tempo residuo che rimane al consiglio di amministrazione,  fino  alla
scadenza del mandato. 
    7.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  convocato   dal   suo
presidente e  qualora  ne  facciano  richiesta  il  Presidente  della
Regione Lazio congiuntamente al Presidente della Regione Toscana. 
    8. Ai componenti del consiglio di amministrazione e' riconosciuta
una indennita' lorda annua pari al dieci per cento  degli  emolumenti
del direttore generale dell'Istituto. 
    9. Al presidente del consiglio  di  amministrazione  compete  una
indennita' pari  al  venti  per  cento  dell'indennita'  lorda  annua
fissata per il direttore generale dell'Istituto. 
 
                               Art. 9. 
 
 
              Compiti del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio  di  amministrazione  ha  compiti  di  indirizzo,
coordinamento e verifica dell'attivita' dell'Istituto. 
    2.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze,  il   consiglio   di
amministrazione, in particolare: 
    a) predispone lo statuto e lo trasmette per  l'approvazione  alle
regioni Lazio e Toscana; 
    b) adotta il regolamento per l'ordinamento  interno  dei  servizi
dell'Istituto e le relative  dotazioni  organiche,  su  proposta  del
direttore generale; 
    c) definisce, sulla  base  della  programmazione  regionale,  gli
indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto; 
    d) adotta annualmente il  piano  triennale  di  attivita'  ed  il
bilancio  pluriennale  di  previsione,  predisposti   dal   direttore
generale; 
    e) adotta il piano annuale di attivita' ed il bilancio preventivo
economico annuale, predisposti dal direttore generale; 
    f) adotta il bilancio di  esercizio,  predisposto  dal  direttore
generale. 
    3. Gli atti di cui al comma 2, lettere b), d),  e)  ed  f),  sono
trasmessi per l'approvazione alla Regione che esercita la funzione di
vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 24, comma 2. 
 
                               Art.10. 
 
 
            Scioglimento del consiglio di amministrazione 
 
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione,  anche  su  proposta  del
Ministro della salute, puo'  essere  sciolto  con  provvedimento  del
Presidente della Regione Lazio di concerto con  il  Presidente  della
Regione Toscana e d'intesa con il Ministro  della  salute  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze nel caso di: 
    a)  aravi  irregolarita'  nell'amministrazione  ovvero  gravi   e
reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie; 
    b) chiusura del conto economico  con  una  perdita  superiore  al
venti per cento del patrimonio per due esercizi successivi; 
    c)   impossibilita'   di   funzionamento    degli    organi    di
amministrazione e gestione o situazioni che compromettono il regolare
funzionamento dell'Istituto. 
    2.  Con  il  provvedimento   che   scioglie   il   consiglio   di
amministrazione decade il direttore  generale.  Il  Presidente  della
Regione Lazio di concerto con il Presidente  della  Regione  Toscana,
d'intesa  con  il  Ministro  della  salute,  nomina  un   commissario
straordinario con il compito di rimuovere le irregolarita'  e  sanare
la situazione di passivita', sino alla ricostituzione degli  ordinari
organi di amministrazione. 
    3. Il consiglio di amministrazione deve essere  ricostituito  nel
termine di novanta giorni dalla data del suo scioglimento. 
 
                              Art. 11. 
 
 
             Presidente del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il presidente del consiglio di amministrazione e'  eletto  dal
consiglio medesimo nella prima seduta,  a  maggioranza  assoluta  dei
suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Toscana
e dalla Regione Lazio. 
    2. Il presidente del consiglio di amministrazione dura in  carica
quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto. 
    3. Il presidente del consiglio di amministrazione esercita  tutte
le  attribuzioni  conferitegli  dalla  legge,  dallo  statuto  e  dal
regolamento per l'ordinamento interno dei  servizi  dell'Istituto  di
cui all'art. 19, comma 3. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                         Direttore generale 
 
    1. Il direttore generale, nominato dal Presidente  della  Regione
Lazio, di concerto con il Presidente della Regione  Toscana,  sentito
il Ministro della salute, e' scelto, sulla base  di  apposito  avviso
pubblico, tra persone  munite  di  diploma  di  laurea  magistrale  o
equivalente  e   di   comprovata   esperienza   almeno   quinquennale
nell'ambito  della  sanita'   pubblica   veterinaria   nazionale   ed
internazionale e della sicurezza degli alimenti. 
    2.  L'avviso  pubblico  di  cui  al  comma  1,  finalizzato  alla
formazione  dell'elenco  degli  aspiranti  idonei   all'incarico   di
direttore generale, e' indetto dalla Regione Lazio, di  concerto  con
la Regione Toscana e l'accertamento dei requisiti  richiesti  per  la
nomina a direttore generale spetta ad una commissione di esperti,  la
cui composizione e' definita con atto  amministrativo  della  Regione
Lazio d'intesa con la Regione  Toscana,  ai  sensi  dell'art.  3-bis,
comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421). 
    3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo,  ai
sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del decreto legislativo  n.  502/1992,
ed a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato
con la Regione Lazio, di durata  compresa  tra  tre  e  cinque  anni,
rinnovabile una sola volta e non puo', comunque, protrarsi  oltre  il
settantesimo anno  di  eta'.  I  contenuti  di  tale  contratto,  ivi
compresi i criteri  per  la  determinazione  degli  emolumenti,  sono
quelli previsti dall'art. 3, comma  6,  del  decreto  legislativo  n.
502/1992.  Il  direttore  generale,  se  professore   o   ricercatore
universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
    4. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato
dalla Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana ed e' regolato ai
sensi delle disposizioni previste  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 19 maggio 1995, n.  502  (Regolamento  recante
norme  sul  contratto   del   direttore   generale,   del   direttore
amministrativo e  del  direttore  sanitario  delle  unita'  sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere), tenuto  conto,  altresi',  delle
specificita' delle funzioni  espletate  dall'Istituto  e  dell'ambito
territoriale di competenza. Il compenso,  nella  misura  massima  del
venti per cento dello stesso, puo' essere integrato  da  un'ulteriore
quota  sulla  base  dei  risultati  di  gestione  ottenuti  e   della
realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione Lazio
d'intesa   con   la   Regione   Toscana.    Gli    oneri    derivanti
dall'applicazione  del  contratto  sono   a   carico   del   bilancio
dell'istituto. 
    5. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione  presenti
una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi  o
dei  principi  di  buon  andamento  o  imparzialita'  della  pubblica
amministrazione, il Presidente della Regione Lazio, di  concerto  con
il Presidente della Regione Toscana, provvede  alla  risoluzione  del
contratto e alla sostituzione del direttore generale. 
    6. In caso di assenza o impedimento del  direttore  generale,  le
relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario di cui all'art.
15. 
    7. Per  quanto  non  espressamente  previsto  relativamente  alla
disciplina  del  rapporto  di  lavoro  del  direttore  generale,   si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del  decreto
legislativo n. 502/1992. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                   Compiti del direttore generale 
 
    1.  Il   direttore   generale   ha   la   rappresentanza   legale
dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attivita' scientifica ed  in
particolare: 
    a)  sovrintende  a  tutto  il  funzionamento  dell'Istituto,  nel
rispetto  dei  principi  di  legalita',  imparzialita',  trasparenza,
nonche' dei criteri di efficacia e efficienza, verificando,  mediante
valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la
corretta ed economica gestione delle risorse; 
    b) nomina il collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 17; 
    c) nomina  il  direttore  sanitario  di  cui  all'art.  15  e  il
direttore amministrativo di cui all'art. 16; 
    d) predispone annualmente il piano triennale di attivita'  ed  il
bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte
del consiglio di amministrazione; 
    e) predispone il  piano  annuale  di  attivita'  ed  il  bilancio
preventivo economico annuale, per la relativa adozione da  parte  del
consiglio di amministrazione; 
    f) assume tutti ali atti  relativi  alla  gestione  giuridica  ed
economica del personale secondo le modalita' previste dal regolamento
per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto; 
    g) stipula i contratti, le convenzioni  e  le  spese  nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio; 
    h) propone il regolamento per l'ordinamento interno  dei  servizi
dell'Istituto  e  le  relative  dotazioni  organiche,  ed   eventuali
variazioni, al consiglio di amministrazione; 
    i) predispone il bilancio d'esercizio, per la  relativa  adozione
da parte del consiglio di amministrazione; 
    l) assume la responsabilita' del budget generale dell'Istituto ed
assegna gli obiettivi ai centri di responsabilita'  verificandone  il
raggiungimento; 
    m)  presenta  al  consiglio  di  amministrazione   la   relazione
gestionale annuale sull'attivita' svolta. 
    2. Il direttore generale, ai fini dello svolgimento dei compiti e
delle attivita' di cui  al  comma  1,  e'  coadiuvato  dal  direttore
sanitario di cui all'art. 15 e dal direttore  amministrativo  di  cui
all'art. 16. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                 Valutazione del direttore generale 
 
    1. All'atto della nomina,  la  Regione  Lazio,  d'intesa  con  la
Regione Toscana, assegna  al  direttore  generale  gli  obiettivi  da
raggiungere, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia  e
funzionalita' dei servizi. 
    2. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del  direttore  generale,
la Regione Lazio, d'intesa con la Regione  Toscana,  verifica,  anche
sulla base della  relazione  gestionale  dell'Istituto,  i  risultati
conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati, e  procede
o meno alla conferma, entro i tre mesi successivi. 
    3. La Regione Lazio, d'intesa con la Regione  Toscana,  definisce
preventivamente i criteri di valutazione dell'attivita' del direttore
generale  e  procede  alla  valutazione  annuale   sulla   base   del
raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione Lazio  d'intesa
con la Regione Toscana. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                         Direttore sanitario 
 
    1. Il direttore sanitario, nominato  con  provvedimento  motivato
del direttore generale,  e'  un  medico  veterinario  che  non  abbia
compiuto, al momento del conferimento, il sessantacinquesimo anno  di
eta', in possesso di documentate competenze nel settore della sanita'
pubblica veterinaria, che abbia svolto per  almeno  cinque  anni  una
qualificata  attivita'  di  direzione  tecnico-sanitaria  in  enti  o
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. 
    2. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario e' esclusivo e a
tempo pieno, regolato da contratto  di  diritto  privato,  di  durata
compresa tra tre e cinque anni,  rinnovabile.  I  contenuti  di  tale
contratto, sono quelli previsti dall'art. 3-bis, comma 8 del  decreto
legislativo n. 502/1992. Il trattamento economico annuo del direttore
sanitario e' fissato in misura pari all'80  per  cento  del  compenso
attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento puo' essere
integrato da un'ulteriore quota, nella  misura  massima  del  20  per
cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione  ottenuti  e
della realizzazione  degli  obiettivi  prefissati,  annualmente,  dal
direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori. 
    3. Il direttore sanitario  dirige  i  servizi  sanitari  ai  fini
organizzativi ed igienico sanitari,  coordinando  in  particolare  le
funzioni  relative  alla  ricerca  scientifica,   alla   sorveglianza
epidemiologica  ed  alla  valutazione  del  rischio  in  materia   di
sicurezza degli alimenti; fornisce parere al direttore generale sugli
atti relativi alle materie di competenza. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                      Direttore amministrativo 
 
    1.  Il  direttore  amministrativo,  nominato  con   provvedimento
motivato  del  direttore  generale  e'  un  laureato  in   discipline
giuridiche od economiche che  non  abbia  compiuto.  al  momento  del
conferimento, il sessantacinquesimo anno di eta', e che abbia  svolto
per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica
o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di
media o grande dimensione. 
    2.  Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore  amministrativo   e'
esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di
durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile.  I  contenuti  di
tale contratto sono quelli previsti dall'art.  3-bis,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 502/1992. Il trattamento economico  annuo  del
direttore amministrativo e' fissato in misura pari all'80  per  cento
del  compenso  attribuito  al   direttore   generale.   Il   predetto
trattamento puo' essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura
massima del 20 per cento dello stesso, sulla base  dei  risultati  di
gestione ottenuti e della realizzazione degli  obiettivi  prefissati,
annualmente, dal direttore generale da  misurarsi  mediante  appositi
indicatori. 
    3. Il direttore amministrativo dirige  i  servizi  amministrativi
dell'Istituto ed esprime parere  sugli  atti  emanati  dal  direttore
generale per aspetti e le materie  di  competenza,  nonche'  su  ogni
altra questione che venga a lui sottoposta. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato  dal  direttore
generale dell'Istituto, dura in carica tre anni, ed  e'  composto  da
tre membri di cui due designati dalla Regione Lazio,  uno  dei  quali
indicato dalla Regione Toscana, fra gli  iscritti  nel  registro  dei
revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio  2010,
n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE) ed uno  designato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
    2. Il collegio dei revisori dei conti  deve  essere  ricostituito
entro  quarantacinque  giorni  dalla  cessazione  del   mandato   del
precedente  collegio.  Qualora  entro  il  predetto  termine  non  si
provveda  alla  ricostituzione  del  collegio,  il  Presidente  della
Regione Lazio o alternativamente della Toscana,  ai  sensi  dell'art.
24, comma 2, nomina  in  via  straordinaria,  nei  successivi  trenta
giorni, un collegio di  tre  componenti  in  possesso  dei  requisiti
prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni,
vi provvede il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  nominando
propri funzionari.  Tale  collegio  straordinario  cessa  le  proprie
funzioni all'atto di nomina  del  nuovo  collegio  dei  revisori  dei
conti. 
    3. Il direttore generale, entro dieci giorni dalla data in cui e'
venuto a conoscenza della cessazione di un  componente  del  collegio
dei revisori dei conti a seguito di dimissioni, vacanza  o  qualunque
altra   causa,   provvede   a   chiedere   una   nuova   designazione
all'amministrazione competente ed alla  ricostituzione  del  collegio
nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In  caso  di
mancanza  di  due  componenti  deve  procedersi  alla  ricostituzione
dell'intero collegio. 
    4. Il direttore generale convoca il  collegio  dei  revisori  dei
conti per la prima seduta entro dieci  giorni  dal  provvedimento  di
nomina. 
    5.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti,  all'atto  del   suo
insediamento, elegge il presidente tra i componenti  di  designazione
regionale. 
    6. Le adunanze del collegio dei revisori dei  conti  sono  valide
quando e' presente la maggioranza dei componenti. Il  componente  del
collegio dei revisori dei conti, che senza  giustificato  motivo  non
partecipi a tre  sedute  consecutive,  decade  dalla  carica;  decade
altresi' il componente la cui  assenza,  ancorche'  giustificata,  si
protragga oltre sei mesi. La decadenza e'  dichiarata  dal  direttore
generale su richiesta motivata degli altri componenti. 
    7. Il collegio dei revisori dei  conti  si  riunisce  almeno  una
volta al mese. Le riunioni sono convocate dal presidente del collegio
dei revisori dei conti, su propria iniziativa o su richiesta motivata
di almeno  un  altro  componente.  Le  convocazioni  sono  fatte  per
iscritto, almeno  cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per  la
riunione. In caso di urgenza. il collegio dei revisori dei conti puo'
essere convocato anche con modalita' telematiche. con un preavviso di
almeno ventiquattro ore. 
    8. Il collegio dei  revisori  dei  conti  tiene  un  libro  delle
adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza  lo  svolgimento  di
ogni seduta, annotando i controlli eseguiti e registrando i risultati
delle verifiche e degli accertamenti  compiuti;  i  verbali  di  ogni
seduta sono sottoscritti dai componenti del collegio dei revisori dei
conti e conservati agli atti. 
    9. Le deliberazioni del collegio  dei  revisori  dei  conti  sono
adottate  a  maggioranza  ed  il  componente  dissenziente  deve  far
iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso. 
 
                              Art. 18. 
 
 
             Compiti del collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti in particolare: 
    a)   vigila   sull'attivita'   amministrativa   dell'Istituto   e
sull'osservanza delle leggi; 
    b) verifica la regolare tenuta della contabilita'; 
    c)  esprime,  entro  quindici  giorni   dal   ricevimento   della
richiesta, parere in merito al bilancio pluriennale di previsione, al
bilancio  preventivo  economico  annuale,  nonche'  al  bilancio   di
esercizio; 
    d) verifica la corrispondenza dei bilanci di cui alla lettera  c)
alle risultanze delle scritture contabili  ed  informa  il  controllo
sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile: 
    e) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche e  controlli  sulla
consistenza di cassa e sulla esistenza  dei  valori,  dei  titoli  di
proprieta' e sui depositi e titoli di custodia; 
    f) effettua il controllo sulla  compatibilita'  dei  costi  della
contrattazione collettiva integrativa con i  vincoli  di  bilancio  e
quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla  misura
e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 
    g) puo' chiedere notizie  al  direttore  generale  sull'andamento
generale dell'Istituto. 
    2. Il collegio dei revisori dei conti invia relazioni trimestrali
alle regioni Lazio e Toscana, anche su richiesta di queste ultime, ed
al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e finanze,  e
svolge, altresi', ogni altra funzione ad  esso  affidata  in  materia
contabile dalla normativa statale e regionale. 
    3.  Per  l'esercizio  dei  compiti  di  cui  comma  1,  tutte  le
deliberazioni adottate dall'Istituto sono trasmesse al  collegio  dei
revisori dei conti  all'atto  della  pubblicazione  nell'albo.  Entro
quindici giorni dal ricevimento, il collegio dei revisori  dei  conti
formula e trasmette al direttore generale gli eventuali rilievi sugli
atti ricevuti. Se  il  direttore  generale  non  ritiene  di  doversi
adeguare ai rilievi e' tenuto  a  motivare  le  proprie  valutazioni,
dandone comunicazione al collegio dei revisori dei conti. 
    4. I componenti del collegio dei revisori dei conti  possono,  in
qualsiasi momento,  procedere,  anche  individualmente,  ad  atti  di
ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture  dell'Istituto
e prendere visione di tutti i documenti dell'ente. 
    5. La Regione  Lazio,  d'intesa  con  la  Regione  Toscana,  puo'
stabilire  indirizzi  in  ordine   ai   contenuti   della   relazione
trimestrale di cui al comma 2, anche attraverso la predisposizione di
apposito schema tipo. 
    6. L'indennita' annua lorda spettante ai componenti del  collegio
dei revisori dei conti e' fissata in misura pari al dieci  per  cento
degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto. Al  presidente
del collegio dei revisori dei conti compete una maggiorazione pari al
venti per cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti. 
    7. Per  quanto  non  espressamente  previsto  relativamente  alla
disciplina del collegio  dei  revisori  dei  conti  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-ter del  decreto  legislativo
n. 502/1992. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                               Statuto 
 
    1. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il  consiglio  di  amministrazione  provvede   alla
revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni
di cui alla presente legge. 
    2. Lo statuto e'  approvato  con  atto  della  Regione  Lazio  su
conforme parere della Regione Toscana. 
    3.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  1  il  consiglio   di
amministrazione,  su  proposta  del  direttore  generale,  adotta  il
regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e  le
relative dotazioni organiche. 
    4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda  entro  i
termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2,  la  Regione
Lazio, di intesa con la Regione Toscana, nomina  un  commissario  che
provvede all'adozione degli atti entro  quarantacinque  giorni  dalla
nomina. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                            Finanziamento 
 
    1. Il finanziamento dell'Istituto e' assicurato: 
    a) dallo Stato a carico del  fondo  sanitario  nazionale  tenendo
conto  dei  requisiti  strutturali,  tecnologici  e  dei  livelli  di
funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza
e delle attivita' da svolgere: 
    b) a carico  del  Ministero  della  salute  per  quanto  previsto
dall'art. 12, comma 2, lettera a), n. 4, del decreto  legislativo  n.
502/1992 e successive modifiche; 
    c) dalle regioni e dalle aziende unita' sanitarie locali  per  le
prestazioni poste a carico delle stesse; 
    d) dalle aziende unita'  sanitarie  locali  con  le  quote  degli
introiti derivanti dai contributi  riscossi  per  le  prestazioni  di
ispezione e controllo sanitario. 
    2. Il finanziamento dell'Istituto e' inoltre assicurato: 
    a) da finanziamenti regionali per interventi ed azioni  stabiliti
dalla programmazione regionale; 
    b) da finanziamenti  statali  e  regionali  per  l'erogazione  di
servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 3; 
    c) da contributi di enti pubblici e  privati,  organizzazioni  ed
associazioni  interessati  alla  difesa  sanitaria   del   patrimonio
zootecnico  ed  al  miglioramento  e   controllo   delle   produzioni
zootecniche ed alimentari; 
    d) dai redditi del proprio patrimonio; 
    e) dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione; 
    f) dagli introiti per la fornitura di servizi e per  l'erogazione
di prestazioni a pagamento sulla base di convenzioni o  contratti  di
consulenza ad aziende singole  o  associate,  enti,  associazioni  di
produttori, organizzazioni pubbliche e private; 
    g) da ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                              Personale 
 
    I.  Il  rapporto  di  lavoro  del  personale   dell'Istituto   e'
disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo  n.
502/1992 e successive modifiche e nel decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche. 
    2. Ai  concorsi  per  l'assunzione  in  Istituto  si  applica  il
regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 502/1992 e successive modifiche,  e,  limitatamente  al  personale
addetto alla ricerca il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 giugno 2011 (Recepimento dell'Accordo sancito in  sede  di
Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2010 recante la
disciplina concorsuale per il personale addetto  alla  ricerca  degli
Istituti zooprofilattici sperimentali). 
 
                              Art. 22. 
 
 
                  Gestione contabile e patrimoniale 
 
    1.  L'Istituto  adotta  le  norme   di   gestione   contabile   e
patrimoniale delle aziende unita' sanitarie locali della Regione  ove
ha sede l'Istituto medesimo. 
    2. Si applicano, ove compatibili,  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                             Patrimonio 
 
    1.  Il  patrimonio  dell'Istituto  e'  costituito  dai  beni   di
proprieta' al momento della data di entrata in vigore della  presente
legge e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione od  altro
titolo. 
    2. In caso di cessazione dell'Istituto i beni che  compongono  il
patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio  insistono
i beni stessi. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
    1. La Regione, individuata ai sensi  del  comma  2,  esercita  la
funzione di vigilanza e controllo sugli  atti  dell'Istituto  e  puo'
disporre   ispezioni   ed   indagini   sul   regolare   funzionamento
dell'Istituto stesso. 
    2.  Le  funzioni  di  vigilanza   e   controllo   sono   assolte,
alternativamente, per un periodo di quattro anni,  dalla  Regione  di
cui   non   e'   espressione   il   presidente   del   consiglio   di
amministrazione. 
    3. L'esercizio del controllo fa riferimento anche ai risultati di
gestione  e  alla  coerenza  dei  medesimi   con   gli   atti   della
programmazione statale e regionale e  con  le  normative  vigenti  in
materia. 
 
                              Art. 25. 
 
 
       Modalita' di esercizio della vigilanza e del controllo 
 
    1. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione
della Regione Lazio previo conforme  parere  espresso  dalla  Regione
Toscana, nei termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo  n.
270/1993. 
    2. Sono altresi' soggetti all'approvazione della Regione ai sensi
dell'art. 24: 
    a) il bilancio pluriennale di previsione  e  il  piano  triennale
delle attivita': 
    b) il bilancio preventivo economico  annuale  e  il  bilancio  di
esercizio; 
    c) il regolamento di cui all'art. 9, comma 3, lettera b); 
    d) il piano annuale di attivita'; 
    e) la  deliberazione  di  programmi  di  spesa  pluriennali  e  i
provvedimenti che disciplinano l'attuazione  dei  contratti  e  delle
convenzioni; 
    f) la determinazione della dotazione organica  del  personale  di
cui all'art. 21. 
    3. Gli atti di cui al comma 2,  entro  dieci  giorni  dalla  loro
adozione, sono trasmessi alla  Giunta  regionale  del  Lazio  e  alla
Giunta regionale della  Toscana.  La  Regione  che  non  esercita  il
controllo  ai  sensi  dell'art.  24,  entro  quindici  giorni   dalla
ricezione dell'atto, puo' prospettare  osservazioni  o  rilievi  alla
Regione che esercita il controllo, ai fini della relativa decisione. 
    4. La Regione che esercita il  controllo,  entro  il  termine  di
quaranta giorni dalla ricezione, comunica all'Istituto l'approvazione
degli atti di cui al comma 2 ovvero il diniego della stessa con  atto
motivato. 
    5. Il termine di cui al comma 4 e' sospeso per non  piu'  di  una
volta se, prima della scadenza, la Regione che esercita il  controllo
chiede all'Istituto elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il
termine per l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero per il
diniego della stessa, decorre dalla data di ricezione degli  elementi
integrativi di giudizio richiesti. 
    6. Il presidente del consiglio di  amministrazione  dell'Istituto
invia, mensilmente, ai Presidenti delle regioni Lazio e  Toscana  gli
elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  di  cui  all'art.  8   e'
costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di ratifica della presente intesa. 
    2. Gli organi in carica alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  intesa  continuano  ad  espletare  le  loro  funzioni  fino
all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                             Abrogazione 
 
    1. Sono abrogate nelle rispettive regioni, la legge regionale  n.
11/1999 della Regione Lazio e la legge  regionale  n.  44/1999  della
Regione Toscana alla data di entrata in vigore delle leggi  regionali
di ratifica nelle rispettive regioni  ai  sensi  di  quanto  previsto
all'art. 28. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Le disposizioni della presente intesa si applicano  alla  data
di entrata in vigore di  entrambe  le  leggi  regionali  di  ratifica
dell'intesa nelle rispettive regioni e, a seguito della pubblicazione
delle  stesse,  sui  rispettivi  bollettini  ufficiali  delle   leggi
regionali. 
 
      Roma, 26 febbraio 2014 
 
                                    Il Presidente della Regione Lazio 
                                                Zingaretti            
 
Il Presidente della Regione Toscana 
               Rossi