Art. 10 Modifiche all'art. 9 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 1. L'art. 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Requisiti minimi strutturali e funzionali comuni dei campeggi e dei villaggi turistici). - 1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilita' e prevenzione incendi, i campeggi e i villaggi turistici, ai fini della classificazione e dei requisiti di cui agli allegati A1 e A2, devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali comuni: a) superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente delimitata con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti; b) viabilita' veicolare interna e di accesso ai mezzi con rimorchio, realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole che non favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi; c) viabilita' pedonale interna che assicuri un agevole e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare riferimento alle persone anziane e a quelle con ridotta mobilita'; d) planimetria generale esposta all'interno del locale di ricevimento del complesso ricettivo e regolamento interno esposto in modo ben visibile al pubblico contenente gli aspetti di carattere organizzativo, le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillita' del soggiorno in merito agli animali domestici, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante; e) servizio di spaccio e bar; f) illuminazione attraverso l'utilizzo di fonti di luminosita' a basso consumo energetico dei varchi e di tutti i percorsi d'accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori tale da consentire l'utilizzo notturno in sicurezza; g) gruppo elettrogeno che, in caso di mancanza di energia elettrica, assicuri l'energia necessaria alla illuminazione degli spazi comuni ed al funzionamento dei servizi essenziali in grado di garantire, altresi', il funzionamento di una pompa di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva; h) cassette di pronto soccorso, in quantita' di una ogni duecento persone e di almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti, contenenti il materiale prescritto dalla azienda unita' sanitaria locale competente nonche', per le sole strutture con capacita' ricettiva superiore a 600 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico, la disponibilita' di un apposito locale attrezzato per il primo soccorso e di un medico reperibile che garantisca la sua presenza in tempi brevi; i) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a 80 litri al giorno, di cui almeno 60 litri di acqua potabile, eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti, accompagnata da relativa certificazione rilasciata dalla locale azienda sanitaria locale che ne attesti la potabilita'; l) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici, nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonche' nei locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande nonche' adeguata segnalazione dell'eventuale erogazione di acqua non potabile, consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio degli ospiti devono utilizzare sistemi idonei al risparmio idrico; m) distribuzione dei servizi igienici comuni all'interno della struttura, nel numero minimo previsto all'allegato A2, ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole o unita' abitative a cui sono destinati. Realizzazione degli stessi, distinti per gli uomini e per le donne, in unita' indipendenti da collocare, eventualmente, anche in una singola struttura, purche' mantengano ingressi separati. I servizi igienici destinati all'uso riservato di singole piazzole sono esclusi dal calcolo del numero minimo dei servizi igienici comuni. Qualora una parte delle piazzole o delle unita' abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienico-sanitarie di uso comune, secondo quanto indicato nell'allegato A2, in rapporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate; n) locali ospitanti i servizi igienici comuni realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilita' di pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua; o) areazione diretta dall'esterno mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di ciascun locale destinato ai servizi igienici; p) idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici. A fianco ad ognuno di essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi; q) superficie minima di 0,80 mq dei locali adibiti a servizio doccia ed a servizio igienico per le strutture gia' esistenti alla data del 31 ottobre 2014 e, per i nuovi complessi o per quelli soggetti a ristrutturazione radicale, la superficie minima dei locali suddetti e' di 1,20 mq. In ogni caso, ciascun locale e' dotato di porta chiudibile dall'interno e pavimentazione realizzata in materiale antiscivolo; r) raccolta di rifiuti solidi garantita all'interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacita' ricettiva della struttura, tutti lavabili e muniti di coperchio a tenuta; s) raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonche' pulizia degli appositi contenitori, assicurata almeno una volta al giorno da svolgere in conformita' alla normativa vigente in materia di igiene e con modalita' idonee alla raccolta differenziata dei rifiuti; t) impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione realizzato in conformita' alla normativa vigente. L'impianto di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli dotati di appositi serbatoi e' costituito da una apposita area ogni 250 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative acque nere, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile. u) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce, assicurata per almeno il 25 per cento da fonti di energia rinnovabile;