Art. 10 
 
Modifiche all'art. 9 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 
 
  1. L'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Requisiti  minimi  strutturali  e  funzionali  comuni  dei
campeggi e dei villaggi turistici). - 1. Nel rispetto della normativa
vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilita' e prevenzione
incendi,  i  campeggi  e  i  villaggi  turistici,   ai   fini   della
classificazione e dei requisiti di cui agli allegati A1 e A2,  devono
possedere  i  seguenti  requisiti  minimi  strutturali  e  funzionali
comuni: 
    a) superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente
delimitata  con  sistemi  idonei  a  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza degli ospiti; 
    b) viabilita'  veicolare  interna  e  di  accesso  ai  mezzi  con
rimorchio,  realizzata  con  l'utilizzo  di  materiale  arido  e   di
rifinitura idoneo a consentire un transito agevole che non  favorisca
il sollevamento  di  polveri  e  faciliti  il  deflusso  delle  acque
meteoriche anche al fine di garantire la  tenuta  del  sottofondo  in
relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi; 
    c) viabilita' pedonale interna che assicuri un agevole e  diretto
accesso ai servizi, alle aree comuni  ed  ai  servizi  accessori  con
particolare riferimento alle persone anziane e a quelle  con  ridotta
mobilita'; 
    d)  planimetria  generale  esposta  all'interno  del  locale   di
ricevimento del complesso ricettivo e regolamento interno esposto  in
modo ben visibile al pubblico contenente  gli  aspetti  di  carattere
organizzativo, le istruzioni e  le  raccomandazioni  in  ordine  alla
tranquillita' del soggiorno in merito agli  animali  domestici,  alla
sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente e del  territorio
circostante; 
    e) servizio di spaccio e bar; 
    f) illuminazione attraverso l'utilizzo di fonti di luminosita'  a
basso consumo energetico dei varchi e di tutti i percorsi  d'accesso,
dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi
generali ed accessori  tale  da  consentire  l'utilizzo  notturno  in
sicurezza; 
    g) gruppo  elettrogeno  che,  in  caso  di  mancanza  di  energia
elettrica, assicuri l'energia  necessaria  alla  illuminazione  degli
spazi comuni ed al funzionamento dei servizi essenziali in  grado  di
garantire, altresi', il funzionamento di una pompa di sollevamento  e
di un'ulteriore pompa di riserva; 
    h) cassette di pronto soccorso, in quantita' di una ogni duecento
persone e di almeno una nel caso di un numero  inferiore  di  ospiti,
contenenti il materiale prescritto  dalla  azienda  unita'  sanitaria
locale competente  nonche',  per  le  sole  strutture  con  capacita'
ricettiva superiore a 600 persone o che distino oltre  10  km  da  un
centro dotato di servizio medico, la disponibilita'  di  un  apposito
locale attrezzato per il primo soccorso e di un medico reperibile che
garantisca la sua presenza in tempi brevi; 
    i) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a
80 litri al giorno,  di  cui  almeno  60  litri  di  acqua  potabile,
eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti, accompagnata da relativa
certificazione rilasciata dalla locale azienda sanitaria  locale  che
ne attesti la potabilita'; 
    l) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi  igienici,
nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce,  nonche'  nei
locali ove si confezionano e somministrano  cibi  e  bevande  nonche'
adeguata  segnalazione  dell'eventuale  erogazione   di   acqua   non
potabile, consentita solo nei wc, negli impianti  di  lavaggio  degli
autoveicoli e per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti  acqua
al  servizio  degli  ospiti  devono  utilizzare  sistemi  idonei   al
risparmio idrico; 
    m) distribuzione dei servizi igienici  comuni  all'interno  della
struttura,  nel  numero  minimo  previsto  all'allegato  A2,  ad  una
distanza massima non superiore a 150 metri dalle  piazzole  o  unita'
abitative a cui sono destinati. Realizzazione degli stessi,  distinti
per gli uomini e per le donne, in unita' indipendenti  da  collocare,
eventualmente, anche in una  singola  struttura,  purche'  mantengano
ingressi separati. I servizi igienici destinati all'uso riservato  di
singole piazzole sono esclusi  dal  calcolo  del  numero  minimo  dei
servizi igienici comuni. Qualora una parte  delle  piazzole  o  delle
unita' abitative del complesso ricettivo a disposizione  dei  turisti
sprovvisti  di  mezzi  autonomi  di  pernottamento  sia  servita   da
installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni
igienico-sanitarie   di   uso   comune,   secondo   quanto   indicato
nell'allegato A2, in rapporto al numero di persone  ospitabili  nelle
piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate; 
    n) locali ospitanti  i  servizi  igienici  comuni  realizzati  in
muratura o in altri materiali idonei  a  garantire  la  facilita'  di
pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due  metri  con
materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno
scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua; 
    o) areazione diretta dall'esterno mediante  finestre  o  mediante
aperture anche sul lato superiore delle  tramezzature  o  sistema  di
aspirazione  meccanica  di  ciascun  locale  destinato   ai   servizi
igienici; 
    p) idonea separazione dei  locali  destinati  al  lavaggio  delle
stoviglie e della biancheria dai servizi igienici. A fianco ad ognuno
di essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi; 
    q) superficie minima di 0,80 mq dei  locali  adibiti  a  servizio
doccia ed a servizio igienico per le strutture  gia'  esistenti  alla
data del 31 ottobre 2014 e,  per  i  nuovi  complessi  o  per  quelli
soggetti a ristrutturazione radicale, la superficie minima dei locali
suddetti e' di 1,20 mq. In ogni caso, ciascun  locale  e'  dotato  di
porta  chiudibile  dall'interno  e   pavimentazione   realizzata   in
materiale antiscivolo; 
    r)  raccolta  di  rifiuti  solidi  garantita  all'interno   delle
strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi  di  plastica  a
perdere sostenuti da appositi contenitori, con  capienza  complessiva
adeguata alla capacita' ricettiva della struttura, tutti  lavabili  e
muniti di coperchio a tenuta; 
    s) raccolta e smaltimento  dei  rifiuti,  nonche'  pulizia  degli
appositi contenitori,  assicurata  almeno  una  volta  al  giorno  da
svolgere in conformita' alla normativa vigente in materia di igiene e
con modalita' idonee alla raccolta differenziata dei rifiuti; 
    t) impianto di raccolta delle acque  nere,  collegato  alla  rete
fognaria  comunale  o,  in  mancanza,  ad  un  impianto  interno   di
trattamento e depurazione realizzato in  conformita'  alla  normativa
vigente. L'impianto di raccolta dei reflui direttamente  dai  veicoli
dotati di appositi serbatoi e' costituito da una apposita  area  ogni
250 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle  relative
acque nere, dotata  di  rubinetto  di  acqua  corrente  e  manichetta
flessibile. 
    u) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle  docce,
assicurata  per  almeno  il  25  per  cento  da  fonti   di   energia
rinnovabile;