Art. 14 
 
Modifiche all'art. 13 del Regolamento regionale 24 ottobre  2008,  n.
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  1. L'art. 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Esercizio dell'attivita'). - 1. Nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 13/2007,  nella  SCIA,
da presentare allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP)
o allo  Sportello  Unico  per  le  Attivita'  Ricettive  (SUAR),  ove
costituiti, del Comune competente in cui la struttura e' situata sono
indicati: 
    a) la denominazione della struttura; 
    b) l'indirizzo della struttura e la relativa ubicazione; 
    c) i dati del titolare dell'azienda o del  rappresentante  legale
in caso di societa', nonche' i dati relativi alla societa' stessa; 
    d) gli estremi identificativi  del  titolo  abilitativo  edilizio
alla realizzazione alla struttura; 
    e)  l'indicazione  della  capacita'  ricettiva,  del  periodo  di
apertura della struttura; 
    f) l'esercizio del servizio di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande con l'eventuale indicazione di esercitare lo stesso anche nei
confronti delle persone non alloggiate; 
    g) l'attribuzione, conferma o variazione della classificazione; 
    h) l'eventuale stagionalita' dell'esercizio. 
  2. Alla SCIA sono allegati: 
    a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa)  e  successive  modifiche,  attestante
l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e  92  del
Testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  approvato  con  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'art. 10 della  legge  31  maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia)  e  successive  modifiche
nonche'  il  possesso,  ove  necessario,  degli  ulteriori  requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia  di  somministrazione  di
alimenti e bevande; 
    b) l'atto  di  assenso  del  titolare  della  struttura,  qualora
diverso dal gestore; 
    c) la relazione tecnica asseverata da un  tecnico  abilitato,  ai
sensi  della  normativa  vigente,  di  descrizione   generale   della
struttura ricettiva  attestante  la  conformita'  della  stessa  alla
normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale,  di  sicurezza
sul lavoro, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di  sicurezza
degli impianti, urbanistica ed edilizia con  particolare  riferimento
al superamento delle barriere architettoniche; 
    d) la planimetria, asseverata da un tecnico  abilitato  ai  sensi
della normativa da allegare alla relazione tecnica di  cui  al  punto
c), redatta in scala opportuna con  l'individuazione  dell'ubicazione
della struttura, della sua destinazione  d'uso  e  corredata  di  una
chiara legenda che consenta l'identificazione di  tutti  i  requisiti
minimi  strutturali,  o  della   classificazione   di   appartenenza,
richiesti; 
    e) il regolamento interno; 
    f) i pareri e/o nulla osta richiesti dalla normativa  vigente  in
materia di igiene, salute, sicurezza ed accessibilita' dei luoghi. 
  3. Il titolare o il gestore della struttura provvede altresi' 
    a) a segnalare, mediante  SCIA  da  presentare  al  SUAP  o  SUAR
competente per territorio 
    le  eventuali  variazioni  degli  elementi   strutturali   e   di
classificazione in precedenza segnalati, almeno 30 giorni  prima  del
loro verificarsi; 
    b) comunicare, preventivamente al comune, i periodi di apertura e
chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari,  almeno
90 giorni prima del verificarsi degli eventi stessi; 
    c) stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilita'
civile nei confronti dei clienti e dei mezzi ospitati. 
  4. I titolari o gestori delle attivita' a carattere stagionale  che
hanno presentato la  SCIA  ai  sensi  del  comma  1,  sono  tenuti  a
presentare nuova SCIA solo nei casi di cui alla lettera a) del  comma
3».