Art. 15 Modifiche all'art. 14 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 1. Al comma 1 dell'art. 14 la parola: «provinciale» e' sostituita dalla parola: «comunale». 1-bis. Dopo il comma 3 dell'art. 14 e' inserito il seguente: «3-bis) Qualora il Comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive all'aria aperta interessati la presenza di una o piu' denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa l'avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala l'inadempienza alla Provincia territorialmente competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 6, della legge regionale n. 13/2007».