Art. 15 
 
Modifiche all'art. 14 del Regolamento regionale 24 ottobre  2008,  n.
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  1. Al comma 1 dell'art. 14 la parola: «provinciale»  e'  sostituita
dalla parola: «comunale». 
  1-bis. Dopo il comma  3  dell'art.  14  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis) Qualora il Comune accerti,  anche  su  istanza  dei  titolari
delle strutture ricettive all'aria aperta interessati la presenza  di
una o piu' denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto  motivato
la modifica della denominazione alla  struttura  che  ha  violato  il
comma 1. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica  del  provvedimento
di ingiunzione senza alcun riscontro circa l'avvenuta modifica  della
denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala
l'inadempienza alla Provincia  territorialmente  competente  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni  previste  dall'art.  31,  comma  6,
della legge regionale n. 13/2007».