Art. 16 Inserimento dell'art. 15-bis al Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 1. Dopo l'art. 15 e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Disposizione transitoria). - 1. Le variazioni e le modifiche delle strutture ricettive all'aria aperta gia' esistenti, ivi incluse le variazioni dell'assetto organizzativo delle stesse, sono soggette a SCIA ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 13/2007. 2. Le disposizioni previste al comma 1, trovano applicazione anche nel caso di mancato adempimento da parte dei comuni alle previsioni stabilite dall'art. 3 della legge regionale n. 14/2011. 3. L'adeguamento ai requisiti minimi strutturali e funzionali comuni previsti al punto u), dell'art. 9, nonche' all'allegato A2, punto 2.03.h avviene entro e non oltre la data del 31 dicembre 2016. L'adeguamento e' subordinato all'effettiva possibilita' d'installazione degli impianti ed, in particolare, all'assenza di cause ostative quali vincoli ambientali, norme di salvaguardia del territorio o alla presenza di particolari caratteristiche ambientali e morfologiche.».