Art. 16 
 
Inserimento dell'art. 15-bis  al  Regolamento  regionale  24  ottobre
                             2008, n. 18 
 
  1. Dopo l'art. 15 e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Disposizione transitoria). - 1. Le  variazioni  e  le
modifiche delle strutture ricettive all'aria aperta  gia'  esistenti,
ivi incluse le variazioni dell'assetto  organizzativo  delle  stesse,
sono soggette a SCIA ai sensi dell'art. 26 della legge  regionale  n.
13/2007. 
  2. Le disposizioni previste al comma 1, trovano applicazione  anche
nel caso di mancato adempimento da parte dei comuni  alle  previsioni
stabilite dall'art. 3 della legge regionale n. 14/2011. 
  3. L'adeguamento  ai  requisiti  minimi  strutturali  e  funzionali
comuni previsti al punto u), dell'art. 9,  nonche'  all'allegato  A2,
punto 2.03.h avviene entro e non oltre la data del 31 dicembre  2016.
L'adeguamento    e'    subordinato     all'effettiva     possibilita'
d'installazione degli impianti ed,  in  particolare,  all'assenza  di
cause ostative quali vincoli ambientali, norme  di  salvaguardia  del
territorio o alla presenza di particolari caratteristiche  ambientali
e morfologiche.».