Art. 3 Modifiche all'art. 3 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: (Istituzione e gestione delle aree attrezzate per la sosta temporanea); b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, provvedono ad individuare e a gestire direttamente apposite aree di sosta temporanea, di seguito denominate aree, da destinare al turismo itinerante. I comuni possono altresi' affidare la gestione delle suddette aree anche ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.»; il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I comuni possono individuare le aree di sosta nelle zone destinate a parcheggi o a servizi, comprese quelle prossime ai nodi di scambio nonche', a supporto del turismo all'aria aperta, itinerante, rurale ed escursionistico, ad una distanza non inferiore a venticinque metri dai confini delle aree destinate ad attivita' agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro, purche' le aree presentino dimensioni ridotte con un numero massimo di venti piazzole. Il limite di venticinque metri non si applica qualora le aree destinate ad attivita' agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro e le aree attrezzate per la sosta temporanea siano riconducibili al medesimo titolare delle attivita'. Il limite dei venticinque metri non si applica altresi' qualora l'area di sosta venga realizzata previo consenso da parte del titolare delle aree destinate ad attivita' agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro.»; c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis I soggetti privati possono proporre, ai comuni competenti per territorio, l'individuazione di proprie aree private da destinare, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, alla sosta temporanea ai sensi dei commi 2 e 3 provvedendo alla relativa realizzazione e gestione». d) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter) i soggetti gestori delle aree attrezzate per la sosta temporanea comunicano, attraverso la registrazione al sistema telematico di rilevazione automatica adottato dalla Regione, gli arrivi e le partenze ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.».