Art. 3 
 
Modifiche all'art. 3 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 
 
  1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  (Istituzione  e
gestione delle aree attrezzate per la sosta temporanea); 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. I comuni, nell'ambito del proprio territorio,  provvedono  ad
individuare  e  a  gestire  direttamente  apposite  aree   di   sosta
temporanea, di seguito  denominate  aree,  da  destinare  al  turismo
itinerante. I comuni possono  altresi'  affidare  la  gestione  delle
suddette aree anche ad altri soggetti nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia di servizi pubblici locali.»; 
  il comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  I  comuni  possono
individuare le aree di sosta nelle zone destinate  a  parcheggi  o  a
servizi, comprese quelle prossime  ai  nodi  di  scambio  nonche',  a
supporto  del  turismo  all'aria  aperta,   itinerante,   rurale   ed
escursionistico, ad una distanza non inferiore  a  venticinque  metri
dai confini delle aree destinate  ad  attivita'  agricole,  turistico
ricettive,  ludiche  e  di  ristoro,  purche'  le   aree   presentino
dimensioni ridotte con un numero massimo di venti piazzole. Il limite
di venticinque metri non si applica  qualora  le  aree  destinate  ad
attivita' agricole, turistico ricettive, ludiche e di  ristoro  e  le
aree attrezzate  per  la  sosta  temporanea  siano  riconducibili  al
medesimo titolare delle attivita'. Il limite  dei  venticinque  metri
non si applica altresi' qualora  l'area  di  sosta  venga  realizzata
previo consenso  da  parte  del  titolare  delle  aree  destinate  ad
attivita' agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro.»; 
  c) dopo il comma 3 e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis  I  soggetti
privati  possono  proporre,  ai  comuni  competenti  per  territorio,
l'individuazione di proprie aree private da destinare,  nel  rispetto
delle  disposizioni  di  cui  al  presente  regolamento,  alla  sosta
temporanea ai sensi  dei  commi  2  e  3  provvedendo  alla  relativa
realizzazione e gestione». 
  d) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter) i  soggetti
gestori delle aree attrezzate per  la  sosta  temporanea  comunicano,
attraverso la registrazione  al  sistema  telematico  di  rilevazione
automatica adottato dalla Regione, gli arrivi e le partenze  ai  fini
della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.».