Art. 4 
 
Modifiche all'art. 4 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 
 
  1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera e) dopo le parole «fonti di energia  rinnovabili»
sono inserite  le  seguenti:  «,  purche'  proporzionate  al  consumo
energetico  necessario  all'esercizio  dell'attivita',  ed  eventuali
altri locali tecnici»; 
    b) dopo la lettera e) e' aggiunta la  seguente:  «e-bis)  servizi
relativi ad attivita' sportive, ricreative e ludiche.»; 
  2. il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La  realizzazione  di
strutture nelle aree destinate ai servizi generali di cui al comma 1,
e' effettuata nel rispetto degli indici e  delle  modalita'  previste
all'art. 6-bis.».