Art. 4 Modifiche all'art. 4 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) dopo le parole «fonti di energia rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, purche' proporzionate al consumo energetico necessario all'esercizio dell'attivita', ed eventuali altri locali tecnici»; b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) servizi relativi ad attivita' sportive, ricreative e ludiche.»; 2. il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La realizzazione di strutture nelle aree destinate ai servizi generali di cui al comma 1, e' effettuata nel rispetto degli indici e delle modalita' previste all'art. 6-bis.».