Art. 5 Modifiche all'art. 5 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 1. All'art. 5, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le piazzole sono numerate ed individuate con apposito contrassegno. Le stesse possono essere delimitate mediante l'apposizione di segnali, picchetti, aiuole, siepi, cespugli di vegetazione spontanea, alberature tipiche del luogo. Sono vietate le recinzioni delle piazzole in muratura o in qualsiasi altro materiale.»; b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Nei casi in cui la conformazione morfologica renda il terreno scosceso, alberato o boscoso, la superficie delle piazzole di cui ai commi 3 e 4 puo' essere ridotta fino ad un massimo del 20 per cento, purche' la media di tutte le superfici delle piazzole corrisponda alla dimensione minima richiesta per ciascuna tipologia di piazzola».