Art. 5 
 
Modifiche all'art. 5 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 
 
  1. All'art. 5, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 7 e' sostituito dal  seguente:  «7.  Le  piazzole  sono
numerate ed individuate con apposito contrassegno. Le stesse  possono
essere  delimitate  mediante  l'apposizione  di  segnali,  picchetti,
aiuole, siepi, cespugli di vegetazione spontanea, alberature  tipiche
del luogo. Sono vietate le recinzioni delle piazzole in muratura o in
qualsiasi altro materiale.»; 
  b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Nei casi  in  cui  la
conformazione morfologica  renda  il  terreno  scosceso,  alberato  o
boscoso, la superficie delle piazzole di cui ai  commi  3  e  4  puo'
essere ridotta fino ad un massimo del 20 per cento, purche' la  media
di tutte le superfici  delle  piazzole  corrisponda  alla  dimensione
minima richiesta per ciascuna tipologia di piazzola».