Art. 7 Inserimento dell'art. 6-bis al Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18) 1. Dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Disposizioni per l'attivita' edilizia nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta). - 1. L'indice di edificabilita' e le caratteristiche delle strutture di cui agli articoli 4 e 6, sono definiti dalle norme tecniche di attuazione dei Piani Regolatori Generali dei comuni o dalle varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 14 (Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche, in misura non superiore a 0,20 mq/mq e l'altezza non puo' superare: a) per le strutture destinate al soggiorno la misura massima di metri 3; b) per le strutture destinate a servizio la misura massima di metri 5. 2. Ai fini del rispetto degli indici di cui al comma 1, si considerano volumi tecnici i manufatti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, dell'art. 4 nonche' gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.».