Art. 7 
 
Inserimento dell'art. 6-bis al Regolamento regionale 24 ottobre 2008,
                               n. 18) 
 
  1. Dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis  (Disposizioni  per  l'attivita'  edilizia  nell'ambito
delle  strutture  ricettive  all'aria  aperta).  -  1.  L'indice   di
edificabilita' e le  caratteristiche  delle  strutture  di  cui  agli
articoli 4 e 6, sono definiti dalle norme tecniche di attuazione  dei
Piani Regolatori Generali dei comuni o dalle varianti agli  strumenti
urbanistici, ai sensi dell'art. 3 della  legge  regionale  13  agosto
2011, n. 14 (Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria
aperta.  Modifiche  alla  legge  regionale  6  agosto  2007,  n.   13
(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche  alla  legge
regionale 6 agosto 1999,  n.  14  «Organizzazione  delle  funzioni  a
livello regionale e locale per  la  realizzazione  del  decentramento
amministrativo" e successive modifiche) e  successive  modifiche,  in
misura non superiore a 0,20 mq/mq e l'altezza non puo' superare: 
    a) per le strutture destinate al soggiorno la misura  massima  di
metri 3; 
    b) per le strutture destinate a servizio  la  misura  massima  di
metri 5. 
  2. Ai fini del  rispetto  degli  indici  di  cui  al  comma  1,  si
considerano volumi tecnici i manufatti di cui alle lettere d)  ed  e)
del comma 1,  dell'art.  4  nonche'  gli  interventi  finalizzati  al
superamento delle barriere architettoniche.».