Art. 8 Modifiche all'art. 7 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 1. All'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I campeggi e i villaggi turistici durante il periodo di chiusura della struttura, possono destinare una superficie, non superiore al 30 per cento di quella complessiva, alla custodia dei mezzi mobili di pernottamento di proprieta' dei clienti e dei relativi accessori.»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nelle aree attrezzate per la sosta temporanea esclusivamente nel periodo di chiusura puo' essere riservata una superficie, non superiore al 30 per cento di quella complessiva, alla custodia dei mezzi mobili di pernottamento e dei relativi accessori di proprieta' dei clienti».