Art. 8 
 
Modifiche all'art. 7 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 
 
  1. All'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  I  campeggi  e  i
villaggi turistici durante il periodo di  chiusura  della  struttura,
possono destinare una superficie, non superiore al 30  per  cento  di
quella complessiva, alla custodia dei mezzi mobili  di  pernottamento
di proprieta' dei clienti e dei relativi accessori.»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  «2-bis.  Nelle  aree
attrezzate per la sosta  temporanea  esclusivamente  nel  periodo  di
chiusura puo' essere riservata una superficie, non  superiore  al  30
per cento di quella complessiva, alla custodia dei  mezzi  mobili  di
pernottamento e dei relativi accessori di proprieta' dei clienti».