(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 2015) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 dicembre 2014, n. 1523; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, e' cosi' sostituita: «g) dichiarazione redatta da un esperto iscritto o un'esperta iscritta all'albo degli agronomi e dottori in scienze forestali, secondo le modalita' di cui all'art. 15, dalla quale risulta che l'area interessata, ai fini della stabilita' delle opere e della sicurezza dell'esercizio, e' immune secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe». 2. La lettera h) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, e' cosi' costituita: «h) dichiarazione redatta da un esperto iscritto o un'esperta iscritta all'albo degli agronomi e dottori in scienze forestali, secondo le modalita' di cui all'art. 15, dalla quale risulta che l'area interessata, ai fini della stabilita' delle opere e della sicurezza dell'esercizio, e' immune, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe». 3. L'art. 15 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, e' cosi' sostituito: «Art. 15. (Assenza di pericolo da frane e valanghe). - 1. Nel redigere le dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera g), e all'art. 12, comma 1, lettera h) si deve tener conto, oltre che degli elementi morfologici, anche dei dati cronologici e statistici concernenti gli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la zona. Tale dichiarazione e' accompagnata da una planimetria generale della zona, preferibilmente in scala 1:10.000 e comunque non inferiore a 1:25.000, in cui e' segnato il tracciato della linea, firmata dall'esperto o dall'esperta. 2. La costruzione degli impianti puo' essere subordinata alla realizzazione di eventuali opere protettive, la cui efficienza deve essere mantenuta nel tempo. 3. La sicurezza dell'esercizio e' garantita, se, in caso di arresto prolungato dell'impianto, e' possibile in ogni momento compiere le operazioni di evacuazione dei viaggiatori secondo quanto previsto nel relativo piano di evacuazione. 4. Se entro un anno dalla realizzazione dell'impianto, per motivi oggettivi, non si possono ultimare le opere protettive di cui al comma 2, l'Assessore o l'Assessora provinciale competente in materia di mobilita' richiede un apposito parere alla commissione valanghe territorialmente competente di cui alla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7». 4. L'allegato G al decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, e' sostituito dall'allegato A al presente decreto.