(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 5 del 3 febbraio 2015) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  del  9  dicembre
2014, n. 1523; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  11  del  decreto  del
Presidente  della  provincia  13  novembre  2006,  n.  61,  e'  cosi'
sostituita: «g)  dichiarazione  redatta  da  un  esperto  iscritto  o
un'esperta iscritta all'albo degli  agronomi  e  dottori  in  scienze
forestali, secondo le modalita'  di  cui  all'art.  15,  dalla  quale
risulta che l'area interessata, ai fini della stabilita' delle  opere
e della  sicurezza  dell'esercizio,  e'  immune  secondo  ragionevoli
previsioni, dal pericolo di frane e valanghe». 
  2. La  lettera  h)  del  comma  1  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente  della  provincia  13  novembre  2006,  n.  61,  e'  cosi'
costituita: «h)  dichiarazione  redatta  da  un  esperto  iscritto  o
un'esperta iscritta all'albo degli  agronomi  e  dottori  in  scienze
forestali, secondo le modalita'  di  cui  all'art.  15,  dalla  quale
risulta che l'area interessata, ai fini della stabilita' delle  opere
e della sicurezza  dell'esercizio,  e'  immune,  secondo  ragionevoli
previsioni, dal pericolo di frane e valanghe». 
  3. L'art. 15 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre
2006, n. 61, e' cosi' sostituito: «Art. 15. (Assenza di  pericolo  da
frane e valanghe). - 1. Nel redigere le dichiarazioni di cui all'art.
11, comma 1, lettera g), e all'art. 12, comma 1, lettera h)  si  deve
tener conto, oltre che degli elementi  morfologici,  anche  dei  dati
cronologici e statistici concernenti gli eventi franosi o  valanghivi
che hanno interessato la zona. Tale dichiarazione e' accompagnata  da
una  planimetria  generale  della  zona,  preferibilmente  in   scala
1:10.000 e comunque non inferiore a 1:25.000, in cui  e'  segnato  il
tracciato della linea, firmata dall'esperto o dall'esperta. 
  2. La costruzione  degli  impianti  puo'  essere  subordinata  alla
realizzazione di eventuali opere protettive, la cui  efficienza  deve
essere mantenuta nel tempo. 
  3. La sicurezza dell'esercizio e' garantita, se, in caso di arresto
prolungato dell'impianto, e' possibile in ogni  momento  compiere  le
operazioni di evacuazione dei viaggiatori secondo quanto previsto nel
relativo piano di evacuazione. 
  4. Se entro un anno dalla realizzazione dell'impianto,  per  motivi
oggettivi, non si possono ultimare le  opere  protettive  di  cui  al
comma 2, l'Assessore o l'Assessora provinciale competente in  materia
di mobilita' richiede un apposito parere  alla  commissione  valanghe
territorialmente competente di cui alla legge provinciale  15  maggio
2013, n. 7». 
  4. L'allegato G  al  decreto  del  Presidente  della  provincia  13
novembre 2006, n. 61,  e'  sostituito  dall'allegato  A  al  presente
decreto.