Art. 2 
 
                       Divieto di coltivazione 
 
  1.  In  considerazione   del   particolare   assetto   morfologico,
idrogeologico e climatico del territorio regionale, costituito per un
terzo da aree protette riconosciute e tutelate a livello  europeo,  e
della  forte  frammentazione  e  parcellizzazione  della   proprieta'
fondiaria  che  impediscono  di  prevenire,  attraverso   misure   di
coesistenza, la presenza involontaria di OGM  nelle  coltivazioni  di
cui all'articolo 1, la coltivazione di  OGM  e'  vietata  sull'intero
territorio regionale.