Art. 2 Divieto di coltivazione 1. In considerazione del particolare assetto morfologico, idrogeologico e climatico del territorio regionale, costituito per un terzo da aree protette riconosciute e tutelate a livello europeo, e della forte frammentazione e parcellizzazione della proprieta' fondiaria che impediscono di prevenire, attraverso misure di coesistenza, la presenza involontaria di OGM nelle coltivazioni di cui all'articolo 1, la coltivazione di OGM e' vietata sull'intero territorio regionale.