Art. 3 Vigilanza e controllo 1. Ferme restando le competenze di altre autorita' previste da leggi statali e regionali in materia di OGM, alla vigilanza e al controllo sull'applicazione della presente legge provvede il Corpo forestale della Valle d'Aosta in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di produzioni vegetali e servizi fitosanitari, avvalendosi di laboratori accreditati per gli accertamenti analitici.