Art. 3 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1. Ferme restando le competenze  di  altre  autorita'  previste  da
leggi statali e regionali in materia di  OGM,  alla  vigilanza  e  al
controllo sull'applicazione della presente legge  provvede  il  Corpo
forestale della Valle d'Aosta  in  collaborazione  con  la  struttura
regionale competente in materia  di  produzioni  vegetali  e  servizi
fitosanitari,  avvalendosi  di   laboratori   accreditati   per   gli
accertamenti analitici.