Art. 4 Obbligo di rimozione 1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 5, in caso di accertata coltivazione di OGM il Corpo forestale della Valle d'Aosta ordina al conduttore del fondo la rimozione e la distruzione delle piante coltivate e delle eventuali sementi che da esse si siano prodotte. In caso di inottemperanza, il Corpo forestale della Valle d'Aosta provvede direttamente addebitando le spese al conduttore del fondo.