Art. 4 
 
                        Obbligo di rimozione 
 
  1. Fatte salve le sanzioni  di  cui  all'articolo  5,  in  caso  di
accertata coltivazione di OGM il Corpo forestale della Valle  d'Aosta
ordina al conduttore del fondo la rimozione e  la  distruzione  delle
piante coltivate e delle eventuali  sementi  che  da  esse  si  siano
prodotte. In caso di inottemperanza, il Corpo forestale  della  Valle
d'Aosta provvede direttamente addebitando le spese al conduttore  del
fondo.