Art. 5 Sanzioni 1. Chiunque non rispetti il divieto di cui all'articolo 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro. 2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).