Art. 5 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque non rispetti  il  divieto  di  cui  all'articolo  2  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000  a  500.000
euro. 
  2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste  dalla
presente legge si osservano le disposizioni  di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).