Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione  della  presente
legge e' determinato in euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2015. 
  2. L'onere di cui al  comma  1  trova  copertura  nel  bilancio  di
previsione  della  Regione  per  il  triennio  2015/2017  nell'unita'
previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo
sviluppo del settore agricolo e agroalimentare). 
  3. Al finanziamento dell'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante l'utilizzo, per pari importo, delle risorse  iscritte  nello
stesso bilancio nell'unita' previsionale  di  base  1.16.2.10  (Fondo
globale di parte  corrente)  a  valere  sull'apposito  accantonamento
previsto al  punto  B  1  (Disposizioni  in  materia  di  impiego  di
organismi  geneticamente  modificati  sul  territorio  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso. 
  4. I proventi derivanti dall'articolo 5 sono introitati nello stato
di previsione delle entrate del bilancio della Regione. 
  5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.