Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2015. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unita' previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'unita' previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B 1 (Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso. 4. I proventi derivanti dall'articolo 5 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione. 5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.