Art. 10 
 
Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina
                 delle agenzie di viaggio e turismo) 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 9 del 1988 le
parole: "dal decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  111  (Attuazione
della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze  ed  i
circuiti "tutto compreso")"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal
decreto legislativo 23 maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa
statale in tema  di  ordinamento  e  mercato  del  turismo,  a  norma
dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione
della   direttiva   2008/122/CE,    relativa    ai    contratti    di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)". 
  2. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale
n. 9 del 1988 le parole: "di onorabilita' e di capacita'  finanziaria
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre  1991  n.  392,
riguardante "Attuazione della direttiva  n.  82/470/CEE  nella  parte
concernente gli agenti di viaggio e turismo,  a  norma  dell'art.  16
della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (legge  comunitaria  1990)"  sono
sostituite   dalle   seguenti:   "di   onorabilita'   stabiliti   con
deliberazione della Giunta provinciale". 
  3. Nel comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 1988 le
parole: "di onorabilita' e di capacita' finanziaria di cui  al  comma
2, lettera b)"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  onorabilita'
previsti dal comma 2, lettera b)". 
  4. Nel comma 3-bis dell'art. 6 della legge  provinciale  n.  9  del
1988 le parole: "mediante la certificazione dell'effettivo  esercizio
in Italia o all'estero dell'attivita' di agenzia di viaggio,  secondo
quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991,
n. 392" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto  dal
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della
direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE   che   adegua
determinate direttive  sulla  libera  circolazione  delle  persone  a
seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)". 
  5. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 1988 le
parole: "decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111"  sono  sostituite
dalle seguenti: "decreto legislativo n. 79 del 2011". 
  6. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale n. 9  del  1988
le parole: "dall'art. 9 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.
111" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dall'art.  38  del  decreto
legislativo n. 79 del 2011". 
  7. Nel comma 4-ter dell'art. 14 della legge provinciale  n.  9  del
1988 le parole: "di cui all'art. 9 del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'art.  38
del decreto legislativo n. 79 del 2011". 
  8. Nel comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale n. 9  del  1988
le parole: "dal decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  111"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo n. 79 del 2011". 
  9.  Nella  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  15  della   legge
provinciale n. 9 del 1988 le parole:  "di  onorabilita'  e  capacita'
finanziaria di cui all'art. 3 del  decreto  legislativo  23  novembre
1991, n. 392" sono sostituite dalle  seguenti:  "soggettivi  previsti
dall'art. 3, comma 2, lettera b)".