Art. 10 Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) 1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso")" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)". 2. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "di onorabilita' e di capacita' finanziaria di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991 n. 392, riguardante "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria 1990)" sono sostituite dalle seguenti: "di onorabilita' stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale". 3. Nel comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "di onorabilita' e di capacita' finanziaria di cui al comma 2, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di onorabilita' previsti dal comma 2, lettera b)". 4. Nel comma 3-bis dell'art. 6 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "mediante la certificazione dell'effettivo esercizio in Italia o all'estero dell'attivita' di agenzia di viaggio, secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)". 5. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo n. 79 del 2011". 6. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "dall'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 38 del decreto legislativo n. 79 del 2011". 7. Nel comma 4-ter dell'art. 14 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 79 del 2011". 8. Nel comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo n. 79 del 2011". 9. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "di onorabilita' e capacita' finanziaria di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392" sono sostituite dalle seguenti: "soggettivi previsti dall'art. 3, comma 2, lettera b)".