Art. 11 
Modificazioni  della  legge  provinciale  23  agosto  1993,   n.   20
  (Ordinamento della professione di guida alpina,  di  accompagnatore
  di media montagna e di maestro di sci nella provincia di  Trento  e
  modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n.  7  (Disciplina
  delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) 
  1.  Nella  lettera  c)  del  comma  2  dell'art.  39  della   legge
provinciale n. 20 del 1993 le parole: "eletto dal consiglio direttivo
al  proprio  interno"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "eletto
dall'assemblea al proprio interno". 
  2.  Nella  lettera  a)  del  comma  3  dell'art.  39  della   legge
provinciale n. 20 del 1993 dopo le parole: "il  consiglio  direttivo"
sono inserite le seguenti: "e il presidente". 
  3. Dopo l'art. 39 della legge provinciale n. 20 del 1993, nel  capo
I del titolo II, e' inserito il seguente: 
  «Art. 39-bis (Presidente del collegio provinciale  dei  maestri  di
sci). - 1. L'assemblea elegge al proprio interno  il  presidente  del
collegio scegliendolo fra i maestri di sci iscritti da almeno  cinque
anni all'albo provinciale dei maestri di sci. Il presidente e' eletto
a maggioranza assoluta e,  nel  caso  in  cui  nessuno  ottenga  tale
maggioranza, si  procede  a  votazione  di  ballottaggio  fra  i  due
componenti piu' votati nel primo scrutinio. Il presidente presiede il
consiglio direttivo.»