Art. 11 Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) 1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: "eletto dal consiglio direttivo al proprio interno" sono sostituite dalle seguenti: "eletto dall'assemblea al proprio interno". 2. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale n. 20 del 1993 dopo le parole: "il consiglio direttivo" sono inserite le seguenti: "e il presidente". 3. Dopo l'art. 39 della legge provinciale n. 20 del 1993, nel capo I del titolo II, e' inserito il seguente: «Art. 39-bis (Presidente del collegio provinciale dei maestri di sci). - 1. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente del collegio scegliendolo fra i maestri di sci iscritti da almeno cinque anni all'albo provinciale dei maestri di sci. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta e, nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i due componenti piu' votati nel primo scrutinio. Il presidente presiede il consiglio direttivo.»