Art. 12 
 
Modificazioni della legge provinciale 15 maggio  2002,  n.  7  (legge
           provinciale sulla ricettivita' turistica 2002) 
 
  1.  Il  titolo  IV  della  legge  provinciale  sulla   ricettivita'
turistica 2002 e' abrogato. 
  2.  Nel  comma  2  dell'art.  30  della  legge  provinciale   sulla
ricettivita'  turistica  2002  le  parole:  "e  dall'art.  25"   sono
sostituite dalle seguenti: "e dagli articoli 25 e 48-bis". 
  3.  Nel  comma  1  dell'art.  33  della  legge  provinciale   sulla
ricettivita' turistica 2002 le parole: "tre camere"  sono  sostituite
dalle seguenti: "quattro camere". 
  4. Dopo il comma 7  dell'art.  38  della  legge  provinciale  sulla
ricettivita' turistica 2002 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Salvo che non sia diversamente previsto  con  deliberazione
della Giunta provinciale i comuni trasmettono al servizio provinciale
competente  in  materia  di  turismo   la   documentazione   relativa
all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento e a  ogni  variazione
degli esercizi extra-alberghieri previsti dall'art. 30 per consentire
l'aggiornamento del sistema informativo turistico.» 
  5.  II  capo  IV  del  titolo  VI  della  legge  provinciale  sulla
ricettivita' turistica 2002 e' abrogato. 
  6.  Il  comma  5  dell'art.  43  della  legge   provinciale   sulla
ricettivita' turistica 2002 e' abrogato. 
  7. Dopo  l'art.  48  della  legge  provinciale  sulla  ricettivita'
turistica 2002, nel titolo VII, e' inserito il seguente: 
  «Art. 48-bis (Accompagnamento degli ospiti sul territorio). - 1.  I
gestori degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri  al  fine  di
promuovere e incoraggiare i propri clienti a frequentare. ammirare  e
meglio apprezzare il patrimonio ambientale  e  naturalistico  locale,
possono organizzare percorsi di accompagnamento sul territorio. 
  2. L'attivita' di accompagnamento prevista dal comma 1 puo'  essere
svolta dai gestori  o  dai  familiari  che  operano  nella  struttura
ricettiva, esclusivamente per i propri clienti, purche' sia garantita
una copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso  terzi
per  lo  svolgimento  dell'attivita'.  Sono   comunque   escluse   le
escursioni che comportano difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e
materiali alpinistici.»