Art. 12 Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002) 1. Il titolo IV della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 e' abrogato. 2. Nel comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 le parole: "e dall'art. 25" sono sostituite dalle seguenti: "e dagli articoli 25 e 48-bis". 3. Nel comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 le parole: "tre camere" sono sostituite dalle seguenti: "quattro camere". 4. Dopo il comma 7 dell'art. 38 della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 e' inserito il seguente: «7-bis. Salvo che non sia diversamente previsto con deliberazione della Giunta provinciale i comuni trasmettono al servizio provinciale competente in materia di turismo la documentazione relativa all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento e a ogni variazione degli esercizi extra-alberghieri previsti dall'art. 30 per consentire l'aggiornamento del sistema informativo turistico.» 5. II capo IV del titolo VI della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 e' abrogato. 6. Il comma 5 dell'art. 43 della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 e' abrogato. 7. Dopo l'art. 48 della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002, nel titolo VII, e' inserito il seguente: «Art. 48-bis (Accompagnamento degli ospiti sul territorio). - 1. I gestori degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri al fine di promuovere e incoraggiare i propri clienti a frequentare. ammirare e meglio apprezzare il patrimonio ambientale e naturalistico locale, possono organizzare percorsi di accompagnamento sul territorio. 2. L'attivita' di accompagnamento prevista dal comma 1 puo' essere svolta dai gestori o dai familiari che operano nella struttura ricettiva, esclusivamente per i propri clienti, purche' sia garantita una copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi per lo svolgimento dell'attivita'. Sono comunque escluse le escursioni che comportano difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici.»