Art. 16 
Modificazioni della legge provinciale 15  marzo  1993,  n.  8  (legge
  provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993) 
  1. Il comma 3 dell'art. 6-bis della legge provinciale sui rifugi  e
sui sentieri alpini 1993 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il gestore dei rifugi deve  esporre  al  pubblico  una  tabella
riportante l'indicazione dei prezzi massimi, comprensivi di IVA,  per
il pernottamento e per la consumazione dei pasti.  Il  modello  della
tabella e' approvato con determinazione del dirigente della struttura
provinciale competente in materia di turismo.» 
  2. Dopo il comma 3 dell'art.  6-bis  della  legge  provinciale  sui
rifugi e sui sentieri alpini 1993 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il gestore  deve  pubblicizzare  in  modo  ben  visibile  e
leggibile all'interno e all'esterno del rifugio  i  prezzi  praticati
per la somministrazione di alimenti e bevande.» 
  3. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale  sui  rifugi  e
sui sentieri alpini 1993 le parole:  ",  nonche'  ai  proprietari  di
rifugi escursionistici che non esercitano attivita'  imprenditoriale"
sono soppresse. 
  4. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sui  rifugi
e sui sentieri alpini 1993 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le  agevolazioni  per  investimenti  fissi  possono  essere
concesse a chi ha la disponibilita'  a  qualunque  titolo  di  rifugi
escursionistici non  accessibili  in  nessun  periodo  dell'anno  con
strade,  anche  non  aperte  al  traffico  ordinario,  o  con   linee
funiviarie. Sono ammessi alle agevolazioni gli  interventi  destinati
all'offerta di servizi non  eccedenti  la  sobria  ospitalita',  come
individuati dalla deliberazione  della  Giunta  provinciale  prevista
dall'art. 25.» 
  5.  Nella  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  25  della   legge
provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le  parole:  "comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis". 
  6.  Nella  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  25  della   legge
provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le  parole:  "comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "commi l e 1-bis". 
  7.  Nella  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  25  della   legge
provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le  parole:  "comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis". 
  8. La lettera c) del comma 1 dell'art. 31 della  legge  provinciale
sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e' sostituita dalla seguente: 
  "c) la sanzione amministrativa  da  100  a  300  euro  in  caso  di
inottemperanza all'obbligo di esposizione e pubblicita'  dei  prezzi,
in violazione di quanto previsto dall'art. 6-bis, commi 3 e 3-bis;". 
  9. La lettera d) del comma 1 dell'art. 31 della  legge  provinciale
sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e' abrogata. 
  10. Dopo la lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  31  della  legge
provinciale sui rifugi e sui sentieri  alpini  1993  e'  inserita  la
seguente: 
  "g bis) la sanzione amministrativa da 60 a  180  euro  in  caso  di
utilizzo sui tracciati  alpini  di  segnaletica  difforme  da  quella
stabilita ai sensi dell'art. 21, comma 1;".