Art. 16 Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993) 1. Il comma 3 dell'art. 6-bis della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e' sostituito dal seguente: «3. Il gestore dei rifugi deve esporre al pubblico una tabella riportante l'indicazione dei prezzi massimi, comprensivi di IVA, per il pernottamento e per la consumazione dei pasti. Il modello della tabella e' approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo.» 2. Dopo il comma 3 dell'art. 6-bis della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e' inserito il seguente: «3-bis. Il gestore deve pubblicizzare in modo ben visibile e leggibile all'interno e all'esterno del rifugio i prezzi praticati per la somministrazione di alimenti e bevande.» 3. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: ", nonche' ai proprietari di rifugi escursionistici che non esercitano attivita' imprenditoriale" sono soppresse. 4. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e' inserito il seguente: «1-bis. Le agevolazioni per investimenti fissi possono essere concesse a chi ha la disponibilita' a qualunque titolo di rifugi escursionistici non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade, anche non aperte al traffico ordinario, o con linee funiviarie. Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi destinati all'offerta di servizi non eccedenti la sobria ospitalita', come individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 25.» 5. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis". 6. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi l e 1-bis". 7. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis". 8. La lettera c) del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e' sostituita dalla seguente: "c) la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro in caso di inottemperanza all'obbligo di esposizione e pubblicita' dei prezzi, in violazione di quanto previsto dall'art. 6-bis, commi 3 e 3-bis;". 9. La lettera d) del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e' abrogata. 10. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e' inserita la seguente: "g bis) la sanzione amministrativa da 60 a 180 euro in caso di utilizzo sui tracciati alpini di segnaletica difforme da quella stabilita ai sensi dell'art. 21, comma 1;".