Art. 17 Disposizioni transitorie 1. Ai programmi di attivita' per l'anno 2015 previsti dall'art. 9, comma 8, della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, come modificato dall'art. 4 di questa legge, si applica la normativa previgente. 2. Per le agenzie di viaggio e turismo esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge i requisiti previsti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 9 del 1988, come modificato dall'art. 10 di questa legge, sono richiesti a decorrere dal termine fissato dalla Giunta provinciale.