Art. 17 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Ai programmi di attivita' per l'anno 2015 previsti dall'art.  9,
comma 8, della legge provinciale  sulla  promozione  turistica  2002,
come modificato dall'art. 4 di questa legge, si applica la  normativa
previgente. 
  2. Per le agenzie di viaggio  e  turismo  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore di questa legge i requisiti previsti  dalla  Giunta
provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera  b),  della  legge
provinciale n. 9 del 1988, come modificato  dall'art.  10  di  questa
legge, sono richiesti a decorrere dal termine  fissato  dalla  Giunta
provinciale.