Art. 2 Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e' inserito il seguente: «1.1. Le attivita' finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino devono comunque comprendere: a) l'acquisizione di conoscenza sulla domanda turistica, sui mercati, sulle vocazioni, sui fattori di attrattiva territoriali e il suo trasferimento alla Provincia e ai soggetti previsti dall'art. 9 e dall'art. 12-quater, comma 3; b) la definizione di un piano strategico pluriennale di marketing turistico-territoriale coerente con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'art. 2; c) la comunicazione di marca del Trentino in tutte le sue diverse forme, compresa l'identificazione di requisiti omogenei per i punti d'informazione turistica presenti sul territorio provinciale; d) lo sviluppo di prodotti e servizi turistici innovativi e il coordinamento di progetti strategici su scala provinciale, integrando le diverse tipologie di turismo anche in funzione della destagionalizzazione con l'obiettivo di valorizzare le risorse turistiche per la fruizione e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico, termale, culturale ed enogastronomico locale; e) l'individuazione dei mercati su cui proporre l'offerta turistica trentina e il coordinamento delle iniziative di promozione sui mercati; f) l'evoluzione e la gestione della piattaforma multimediale del marketing turistico-territoriale del Trentino; g) la collaborazione con il sistema dell'istruzione, dell'universita' e in particolare con il sistema della formazione professionale dedicata al turismo al fine di concorrere alla qualificazione del sistema e degli operatori turistici; h) la verifica dell'impatto in termini di efficacia ed efficienza delle azioni di marketing turistico-territoriale.» 2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e' sostituita dalla seguente: «a) i campi d'azione su cui operare nel periodo di validita' della convenzione, tra i quali devono essere compresi quelli relativi alle attivita' previste dal comma 1.1, nonche' le modalita' di programmazione;».