Art. 2 
 
          Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 
                   sulla promozione turistica 2002 
 
  1. Dopo il comma  1  dell'art.  6  della  legge  provinciale  sulla
promozione turistica 2002 e' inserito il seguente: 
  «1.1. Le attivita' finalizzate al marketing  turistico-territoriale
del Trentino devono comunque comprendere: 
    a) l'acquisizione di  conoscenza  sulla  domanda  turistica,  sui
mercati, sulle vocazioni, sui fattori di attrattiva territoriali e il
suo trasferimento alla Provincia e ai soggetti previsti dall'art. 9 e
dall'art. 12-quater, comma 3; 
    b) la definizione di un piano strategico pluriennale di marketing
turistico-territoriale coerente con le linee guida  per  la  politica
turistica provinciale previste dall'art. 2; 
    c) la comunicazione di marca del Trentino in tutte le sue diverse
forme, compresa l'identificazione di requisiti omogenei per  i  punti
d'informazione turistica presenti sul territorio provinciale; 
    d) lo sviluppo di prodotti e servizi turistici  innovativi  e  il
coordinamento di progetti strategici su scala provinciale, integrando
le  diverse  tipologie   di   turismo   anche   in   funzione   della
destagionalizzazione  con  l'obiettivo  di  valorizzare  le   risorse
turistiche  per  la  fruizione  e  la   promozione   del   patrimonio
ambientale,  paesaggistico,  termale,  culturale  ed  enogastronomico
locale; 
    e)  l'individuazione  dei  mercati  su  cui  proporre   l'offerta
turistica trentina e il coordinamento delle iniziative di  promozione
sui mercati; 
    f) l'evoluzione e la gestione della piattaforma multimediale  del
marketing turistico-territoriale del Trentino; 
    g)   la   collaborazione   con   il   sistema    dell'istruzione,
dell'universita' e in particolare con  il  sistema  della  formazione
professionale  dedicata  al  turismo  al  fine  di  concorrere   alla
qualificazione del sistema e degli operatori turistici; 
    h) la verifica dell'impatto in termini di efficacia ed efficienza
delle azioni di marketing turistico-territoriale.» 
  2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 6  della  legge  provinciale
sulla promozione turistica 2002 e' sostituita dalla seguente: 
  «a) i campi d'azione su cui operare nel periodo di validita'  della
convenzione, tra i quali devono essere compresi quelli relativi  alle
attivita'  previste  dal  comma  1.1,   nonche'   le   modalita'   di
programmazione;».