Art. 4 Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo la parola: "Provincia" sono inserite le seguenti: "e dei requisiti omogenei identificati ai sensi dell'art. 6, comma 1.1, lettera c)". 2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e' sostituita dalla seguente: "e) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l'attivita' svolta dalla societa' prevista dall'art. 6:". 3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e' abrogata. 4. Nel comma 1-bis dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo le parole: "previsti dal comma 1" sono inserite le seguenti: "di organizzare e di vendere servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'art. 14. e". 5. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le seguenti parole: "I predetti soggetti possono inoltre promuovere l'acquisizione di competenze da parte degli operatori turistici d'ambito e dei loro collaboratori, coerenti con i programmi di alta formazione previsti dall'art. 5-ter e funzionali alla realizzazione delle strategie di marketing turistico-territoriale." 6. Dopo il comma 1-bis dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e' inserito il seguente: "1-ter. Se le attivita' previste dal comma 1, lettere b) e c), sono svolte dai soggetti previsti dal comma 1 avvalendosi di soggetti terzi, la Giunta provinciale puo' individuare criteri per lo svolgimento delle prestazioni idonei ad assicurare un'adeguata rappresentativita' degli operatori turistici dell'ambito." 7. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e' abrogato. 8. Alla fine della lettera f-bis) del comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le seguenti parole: "individuato previo esperimento di procedura selettiva". 9. Nel comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo le parole: "delle attivita' previste dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma." sono inserite le seguenti: "La concessione dei finanziamenti e' subordinata all'inserimento di queste attivita' in un quadro strategico pluriennale coerente con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'art. 2 e con il piano strategico pluriennale previsto dall'art. 6, comma 1.1, lettera b)." 10. Alla fine della lettera c) del comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le seguenti parole: "nonche' all'adesione ai progetti strategici su scala provinciale previsti dall'art. 6, comma 1.1". 11. Nel comma 8.1 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "dalla lettera d) del comma l e delle altre attivita' previste" sono soppresse.