Art. 4 
 
          Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale 
                   sulla promozione turistica 2002 
 
  1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale
sulla promozione turistica 2002, dopo  la  parola:  "Provincia"  sono
inserite le seguenti: "e dei requisiti omogenei identificati ai sensi
dell'art. 6, comma 1.1, lettera c)". 
  2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 9  della  legge  provinciale
sulla promozione turistica 2002 e' sostituita dalla seguente: 
  "e) identificazione e valorizzazione delle risorse  turistiche  del
territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in
funzione  della  successiva  commercializzazione,  in  coerenza   con
l'attivita' svolta dalla societa' prevista dall'art. 6:". 
  3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 9  della  legge  provinciale
sulla promozione turistica 2002 e' abrogata. 
  4. Nel comma  1-bis  dell'art.  9  della  legge  provinciale  sulla
promozione turistica 2002, dopo le parole:  "previsti  dal  comma  1"
sono inserite le seguenti: "di organizzare e  di  vendere  servizi  e
pacchetti turistici trentini ai sensi dell'art. 14. e". 
  5. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 9  della  legge  provinciale
sulla promozione turistica 2002 sono inserite le seguenti parole:  "I
predetti  soggetti  possono  inoltre  promuovere  l'acquisizione   di
competenze da parte degli operatori turistici  d'ambito  e  dei  loro
collaboratori, coerenti con i programmi di alta  formazione  previsti
dall'art. 5-ter e funzionali alla realizzazione  delle  strategie  di
marketing turistico-territoriale." 
  6. Dopo il comma 1-bis dell'art. 9 della  legge  provinciale  sulla
promozione turistica 2002 e' inserito il seguente: 
  "1-ter. Se le attivita' previste dal comma 1, lettere b) e c), sono
svolte dai soggetti previsti dal  comma  1  avvalendosi  di  soggetti
terzi,  la  Giunta  provinciale  puo'  individuare  criteri  per   lo
svolgimento  delle  prestazioni  idonei  ad  assicurare   un'adeguata
rappresentativita' degli operatori turistici dell'ambito." 
  7. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale sulla  promozione
turistica 2002 e' abrogato. 
  8. Alla fine della lettera f-bis) del comma  4  dell'art.  9  della
legge provinciale sulla promozione turistica 2002  sono  inserite  le
seguenti  parole:  "individuato  previo  esperimento   di   procedura
selettiva". 
  9. Nel comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione
turistica 2002, dopo  le  parole:  "delle  attivita'  previste  dalle
lettere a), b) e c) del medesimo comma." sono inserite  le  seguenti:
"La concessione dei finanziamenti e' subordinata  all'inserimento  di
queste attivita' in un quadro strategico pluriennale coerente con  le
linee guida per la politica turistica provinciale previste  dall'art.
2 e con il piano strategico pluriennale previsto dall'art.  6,  comma
1.1, lettera b)." 
  10. Alla fine della lettera c) del comma 8 dell'art. 9 della  legge
provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le seguenti
parole:  "nonche'  all'adesione  ai  progetti  strategici  su   scala
provinciale previsti dall'art. 6, comma 1.1". 
  11. Nel  comma  8.1  dell'art.  9  della  legge  provinciale  sulla
promozione turistica 2002 le parole: "dalla lettera d) del comma l  e
delle altre attivita' previste" sono soppresse.