Art. 9 
 
Modificazioni della legge provinciale 21 aprile  1987,  n.  7  (legge
               provinciale sugli impianti a fune 1987) 
 
  1. Nel comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale sugli impianti a
fune 1987 le parole: "e piste da discesa e da fondo" sono  sostituite
dalle seguenti: ", piste da discesa, da fondo e piste da slittino". 
  2. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sugli  impianti
a fune 1987 la parola:  "esecutivo"  e'  sostituita  dalle  seguenti:
"definitivo funiviario". 
  3. I commi 2  e  3  dell'art.  25  della  legge  provinciale  sugli
impianti a fune 1987 sono abrogati. 
  4. Il comma 4 dell'art. 25 della legge provinciale sugli impianti a
fune 1987 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Nel corso dell'esame del progetto definitivo funiviario  devono
essere verificate la conformita' e  la  corrispondenza  del  progetto
alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali per  ciascun
tipo di impianto a fune." 
  5. Nel comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale sugli  impianti
a fune 1987 la parola:  "esecutivo"  e'  sostituita  dalle  seguenti:
"definitivo funiviario". 
  6. Nel comma 6 dell'art. 25 della legge provinciale sugli  impianti
a fune 1987 la parola: "esecutivo", ovunque  ricorre,  e'  sostituita
dalle seguenti: "definitivo funiviario". 
  7. L'art. 30 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 30 (Norme tecniche). -  1.  Con  deliberazione  della  Giunta
provinciale  sono  approvate  le  disposizioni  di   regolamentazione
tecnica  e  di  esercizio  degli  impianti   funiviari.   Se   queste
disposizioni  non  sono  approvate  si  applica   la   corrispondente
normativa statale.» 
  8. Dopo l'art. 49 della legge provinciale  sugli  impianti  a  fune
1987 e' inserito il seguente: 
  «Art. 49-bis (Delimitazione delle piste da discesa). - 1. Le  piste
da   discesa   sono    delimitate    lateralmente,    dal    titolare
dell'autorizzazione  all'esercizio,   in   modo   tale   da   rendere
chiaramente visibile il tracciato e  il  confine  tra  area  sciabile
gestita e area sciabile non gestita. Ove la delimitazione della pista
non e' resa visibile da rampe o dalla presenza di elementi  naturali,
essa  e'  realizzata  mediante  elementi   artificiali,   palinatura,
segnali, nastri o simili.» 
  9. Dopo l'art. 51 della legge provinciale  sugli  impianti  a  fune
1987 e' inserito il seguente: 
  «Art. 51-bis (Mezzi meccanici diversi da quelli adibiti al servizio
delle piste e degli impianti). - Anche in deroga  a  quanto  previsto
dalla disciplina provinciale in materia di foreste, i mezzi meccanici
a servizio  degli  esercizi  pubblici  altrimenti  non  raggiungibili
possono accedere agli stessi percorrendo le aree sciabili solo  fuori
dall'orario di apertura delle piste o previa chiusura delle  medesime
e compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di manutenzione
delle piste da sci da parte dei gestori delle aree sciabili. 
  2.  I  mezzi  meccanici  devono  in  ogni  caso  essere  muniti  di
dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in  funzione,  devono
procedere a bordo pista e a una velocita' tale  da'  non  mettere  in
pericolo l'incolumita' altrui.»