Art. 9 Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987) 1. Nel comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "e piste da discesa e da fondo" sono sostituite dalle seguenti: ", piste da discesa, da fondo e piste da slittino". 2. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 la parola: "esecutivo" e' sostituita dalle seguenti: "definitivo funiviario". 3. I commi 2 e 3 dell'art. 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 sono abrogati. 4. Il comma 4 dell'art. 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 e' sostituito dal seguente: "4. Nel corso dell'esame del progetto definitivo funiviario devono essere verificate la conformita' e la corrispondenza del progetto alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali per ciascun tipo di impianto a fune." 5. Nel comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 la parola: "esecutivo" e' sostituita dalle seguenti: "definitivo funiviario". 6. Nel comma 6 dell'art. 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 la parola: "esecutivo", ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: "definitivo funiviario". 7. L'art. 30 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Norme tecniche). - 1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti funiviari. Se queste disposizioni non sono approvate si applica la corrispondente normativa statale.» 8. Dopo l'art. 49 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 e' inserito il seguente: «Art. 49-bis (Delimitazione delle piste da discesa). - 1. Le piste da discesa sono delimitate lateralmente, dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio, in modo tale da rendere chiaramente visibile il tracciato e il confine tra area sciabile gestita e area sciabile non gestita. Ove la delimitazione della pista non e' resa visibile da rampe o dalla presenza di elementi naturali, essa e' realizzata mediante elementi artificiali, palinatura, segnali, nastri o simili.» 9. Dopo l'art. 51 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 e' inserito il seguente: «Art. 51-bis (Mezzi meccanici diversi da quelli adibiti al servizio delle piste e degli impianti). - Anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di foreste, i mezzi meccanici a servizio degli esercizi pubblici altrimenti non raggiungibili possono accedere agli stessi percorrendo le aree sciabili solo fuori dall'orario di apertura delle piste o previa chiusura delle medesime e compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di manutenzione delle piste da sci da parte dei gestori delle aree sciabili. 2. I mezzi meccanici devono in ogni caso essere muniti di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e a una velocita' tale da' non mettere in pericolo l'incolumita' altrui.»