Art. 3 Collaborazione con soggetti istituzionali 1. Le Agenzie accreditate ai sensi dell'art. 5, operano in collaborazione con gli enti pubblici territoriali di riferimento e con i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2. Le attivita' oggetto della collaborazione di cui al comma 1, sono svolte in conformita' alle previsioni del protocollo sottoscritto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), e degli strumenti della programmazione, regionale e locale. 3. Accedono ai benefici della presente legge le agenzie accreditate ai sensi dell'art. 5.