Art. 3 
 
              Collaborazione con soggetti istituzionali 
 
  1.  Le  Agenzie  accreditate  ai  sensi  dell'art.  5,  operano  in
collaborazione con gli enti pubblici territoriali  di  riferimento  e
con  i  soggetti  gestori  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica. 
  2. Le attivita' oggetto della collaborazione di  cui  al  comma  1,
sono  svolte  in   conformita'   alle   previsioni   del   protocollo
sottoscritto ai sensi dell'art. 5,  comma  1,  lettera  a),  e  degli
strumenti della programmazione, regionale e locale. 
  3. Accedono ai benefici della presente legge le agenzie accreditate
ai sensi dell'art. 5.