Art. 5 
 
          Accreditamento delle agenzie sociali per la casa 
 
  1.  Sono  accreditate,  previa  domanda  alla  struttura  regionale
competente, la agenzie che documentano lo svolgimento delle attivita'
di cui all'art. 2, comma 2,  lettere  b),  f),  g)  e  h),  le  quali
abbiano: 
  a) sottoscritto un protocollo con gli enti pubblici territoriali di
riferimento o con  i  soggetti  gestori  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica,  con  il  quale  e'  definita  l'attivita'  di
collaborazione di cui all'art. 3; 
  b) adottato un regolamento di accesso ai servizi redatto secondo lo
schema tipo definito con deliberazione della Giunta regionale. 
  2. La struttura regionale competente inserisce  le  agenzie  in  un
elenco sottoposto a revisione annuale a seguito  della  verifica  del
mantenimento dei requisiti di cui al comma 1. 
  3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, approva con deliberazione: 
  a) lo schema-tipo del protocollo di cui al comma 1, lettera a); 
  b) lo schema-tipo del regolamento di cui al comma 1, lettera b); 
  c) la percentuale minima degli alloggi e il bacino territoriale  di
riferimento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b); 
  d) le modalita' operative per la  presentazione  della  domanda  di
accreditamento.