Art. 5 Accreditamento delle agenzie sociali per la casa 1. Sono accreditate, previa domanda alla struttura regionale competente, la agenzie che documentano lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), f), g) e h), le quali abbiano: a) sottoscritto un protocollo con gli enti pubblici territoriali di riferimento o con i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il quale e' definita l'attivita' di collaborazione di cui all'art. 3; b) adottato un regolamento di accesso ai servizi redatto secondo lo schema tipo definito con deliberazione della Giunta regionale. 2. La struttura regionale competente inserisce le agenzie in un elenco sottoposto a revisione annuale a seguito della verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 1. 3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con deliberazione: a) lo schema-tipo del protocollo di cui al comma 1, lettera a); b) lo schema-tipo del regolamento di cui al comma 1, lettera b); c) la percentuale minima degli alloggi e il bacino territoriale di riferimento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b); d) le modalita' operative per la presentazione della domanda di accreditamento.