Art. 7 
 
                             Contributi 
 
  1.  La  Regione,  per  l'anno  2015,  e'  autorizzata  a  concedere
contributi alle agenzie accreditate ai sensi dell'art. 5, allo  scopo
di sostenere le attivita' di cui all'art. 2, comma 2,  con  priorita'
per le spese di gestione e le spese relative  alle  garanzie  di  cui
allo stesso comma 2, lettera g). 
  2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente  legge,  con  deliberazione  stabilisce  le  modalita'
operative per la presentazione delle  domande  di  contributo  e  per
l'erogazione e la rendicontazione dei contributi concessi.