Art. 7 Contributi 1. La Regione, per l'anno 2015, e' autorizzata a concedere contributi alle agenzie accreditate ai sensi dell'art. 5, allo scopo di sostenere le attivita' di cui all'art. 2, comma 2, con priorita' per le spese di gestione e le spese relative alle garanzie di cui allo stesso comma 2, lettera g). 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione stabilisce le modalita' operative per la presentazione delle domande di contributo e per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi concessi.