(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 7 del 20 febbraio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
Preambolo 
  Art. 1 - Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/2009 
  Art. 2 - Entrata in vigore 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       Il Consiglio regionale: 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 9, comma 7, dello statuto; 
  Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3  (Testo  unico  delle
norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria
per l'anno 2015); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1.  Con  la  legge  regionale  n.  86/2014  e'  stato  radicalmente
modificato l'istituto del vitalizio per il quale, ferma  restando  la
sua  completa  abolizione  a  decorrere  dalla  prossima  legislatura
regionale, e' stato previsto l'innalzamento dell'eta' ai  fini  della
sua percezione. 
  2. Si e' riscontrato, tuttavia, ad un successivo  riesame,  che  la
formulazione letterale delle nuove disposizioni potrebbe  determinare
una possibile disparita' di trattamento per i consiglieri che abbiano
svolto piu' di una legislatura ma meno di due. 
  3. Pertanto, al fine di eliminare ogni incertezza  applicativa,  si
rende opportuno intervenire sull'art. 11  della  legge  regionale  n.
3/2009,  come  sostituito  dall'art.  71  della  legge  regionale  n.
86/2014, prevedendo espressamente il caso sopra  richiamato,  per  il
quale il  trattamento  vene  equiparato  a  quello  previsto  in  via
generale per tutti i consiglieri. 
  4.  Dato  l'imminente  termine  della  legislatura,  e'  necessario
disporre  l'entrata  in  vigore  della  presente  legge   il   giorno
successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale  della
Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/2009 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2009, n.
3 (Testo unico delle norme sui consiglieri  e  sui  componenti  della
Giunta regionale), le parole: «per un periodo di  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «per un periodo  di  almeno  cinque  anni,
compresi coloro che si sono avvalsi della facolta' di  cui  al  comma
2.».