(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 20 febbraio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/2009 Art. 2 - Entrata in vigore PREAMBOLO Il Consiglio regionale: Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 9, comma 7, dello statuto; Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015); Considerato quanto segue: 1. Con la legge regionale n. 86/2014 e' stato radicalmente modificato l'istituto del vitalizio per il quale, ferma restando la sua completa abolizione a decorrere dalla prossima legislatura regionale, e' stato previsto l'innalzamento dell'eta' ai fini della sua percezione. 2. Si e' riscontrato, tuttavia, ad un successivo riesame, che la formulazione letterale delle nuove disposizioni potrebbe determinare una possibile disparita' di trattamento per i consiglieri che abbiano svolto piu' di una legislatura ma meno di due. 3. Pertanto, al fine di eliminare ogni incertezza applicativa, si rende opportuno intervenire sull'art. 11 della legge regionale n. 3/2009, come sostituito dall'art. 71 della legge regionale n. 86/2014, prevedendo espressamente il caso sopra richiamato, per il quale il trattamento vene equiparato a quello previsto in via generale per tutti i consiglieri. 4. Dato l'imminente termine della legislatura, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/2009 1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: «per un periodo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di almeno cinque anni, compresi coloro che si sono avvalsi della facolta' di cui al comma 2.».