Allegato Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attivita' culturali, in attuazione dall'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51 Art. 1 - Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 Art. 2 - Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 Art. 3 - Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 Art. 4 - Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 Art. 5 - Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 Art. 6 - Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 Art. 7 - Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 Art. 8 - Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 Art. 9 - Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 Art. 10 - Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 Art. 11 - Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 Art. 12 - Modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 Art. 13 - Entrata in vigore Art. 1. Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, dopo le parole: «di seguito denominata legge,» sono inserite le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),». Art. 2. Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Il pagamento dell'incentivo e' subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. ». Art. 3. Inserimento dell'art. 4-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attivita' culturali, in attuazione dall'art. 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)), e' inserito il seguente articolo: «Art. 4-bis (Utile ragionevole). - 1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalla manifestazione o dall'attivita' istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap - Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, cosi' come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento. 2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, puo' essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.». Art. 4. Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 1. Al secondo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, dopo le parole: «fabbisogno di finanziamento stimato» sono inserite le seguenti parole: «, oltre a un utile ragionevole,». Art. 5. Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 e' sostituito dal seguente: «3. Al rendiconto sono allegati: a) il bilancio consuntivo dell'annualita' cui si riferisce il contributo, ai fini della verifica di cui all'art. 8, comma 3; b) la relazione riepilogativa dell'attivita' istituzionale del soggetto beneficiario, svolta nell'annualita' per la quale e' stato concesso l'incentivo, da cui emerga il perseguimento delle finalita' di pubblico interesse; c) per le imprese: l'elenco analitico della documentazione presentata, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.». 2. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 e' abrogato. Art. 6. Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'art. 6, comma 72, lettera a), della legge, per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda l'utile ragionevole, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.». 2. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'art. 6, comma 72, lettera b), della legge, per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda l'utile ragionevole, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.». 3. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 e' sostituito dal seguente: «3. Ai sensi dell'art. 6, comma 73, della legge, qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), emerga che l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede l'utile ragionevole, il contributo e' rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede tale utile ragionevole.». 4. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 e' abrogato. Art. 7. Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «spese per il pagamento dei diritti di autore» sono sostituite dalle seguenti parole: «spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprieta' intellettuale»; b) dopo le parole: «spese per coppe e premi per concorsi;» sono inserite le parole: «spese per migliorare l'accesso del pubblico alle attivita' istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;». 2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, le parole: «e per servizi con carattere specialistico relativi all'attivita' finanziata» sono sostituite dalle seguenti parole: «e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attivita' finanziata». Art. 8. Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, e' aggiunta la seguente: «i-bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici». Art. 9. Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 1. Al secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, dopo le parole: «fabbisogno di finanziamento stimato» sono inserite le seguenti parole: «, oltre a un utile ragionevole,». Art. 10. Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 dopo le parole: «spesa effettivamente sostenuta per la medesima attivita'» sono inserite le seguenti parole: «e un utile ragionevole,». Art. 11. Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, le parole: «spese per il pagamento dei diritti di autore» sono sostituite dalle seguenti parole: «spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprieta' intellettuale». 2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, le parole: «e per servizi con carattere specialistico relativi alla manifestazione» sono sostituite dalle seguenti parole: «e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili alla manifestazione». Art. 12. Modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, e' aggiunta la seguente: «i-bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici». Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Serracchiani