Allegato 
 
Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di concessione  e
  di erogazione di incentivi per attivita' culturali,  in  attuazione
  dall'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38,  44,  50,  56  e  62,
  della legge regionale 27 dicembre 2013, n.  23  (Legge  finanziaria
  2014)», emanato con decreto del Presidente della Regione  25  marzo
  2014, n. 51 
    Art. 1 - Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Regione n. 51/2014 
    Art. 2 - Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Regione n. 51/2014 
    Art.  3  -  Inserimento  dell'articolo  4-bis  nel  decreto   del
Presidente della Regione n. 51/2014 
    Art. 4 - Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Regione n. 51/2014 
    Art. 5 - Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Regione n. 51/2014 
    Art. 6 - Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Regione n. 51/2014 
    Art. 7 - Modifica all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente
della Regione n. 51/2014 
    Art. 8 - Modifica all'articolo  11  del  decreto  del  Presidente
della Regione n. 51/2014 
    Art. 9 - Modifica all'articolo  15  del  decreto  del  Presidente
della Regione n. 51/2014 
    Art. 10 - Modifica all'articolo 17  del  decreto  del  Presidente
della Regione n. 51/2014 
    Art. 11 - Modifica all'articolo 19  del  decreto  del  Presidente
della Regione n. 51/2014 
    Art. 12 - Modifica all'articolo 20  del  decreto  del  Presidente
della Regione n. 51/2014 
    Art. 13 - Entrata in vigore 
 
                               Art. 1. 
 
 
                       Modifica all'articolo 1 
         del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 51/2014, dopo le parole: «di  seguito  denominata  legge,»
sono inserite le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto  previsto
dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014  (Regolamento  della
Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato),». 
 
                               Art. 2. 
 
 
                       Modifica all'articolo 4 
         del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 
 
    1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Regione n. 51/2014, e' inserito il seguente comma: 
    «3-bis. Il  pagamento  dell'incentivo  e'  subordinato  alla  non
pendenza, nei confronti del beneficiario, di un  ordine  di  recupero
che sia l'effetto di una precedente decisione della  Commissione  che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. ». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                     Inserimento dell'art. 4-bis 
         nel decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 
 
    1. Dopo l'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Regione  25
marzo 2014, n.  51  (Regolamento  in  materia  di  concessione  e  di
erogazione  di  incentivi  per  attivita'  culturali,  in  attuazione
dall'art. 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44,  50,  56  e  62,  della
legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)), e'
inserito il seguente articolo: 
    «Art. 4-bis (Utile ragionevole). - 1. In applicazione  di  quanto
disposto dagli articoli 53, comma 7, e  2,  comma  1,  n.  142),  del
Regolamento (CE) 17  giugno  2014,  n.  651/2014  (Regolamento  della
Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato), si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto  dai
beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento,  quello
ottenuto  applicando   all'ammontare   dei   costi   generati   dalla
manifestazione o dall'attivita' istituzionale oggetto  di  contributo
il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap -  Tasso  per  gli  Swap  su
interessi) a 10 anni, cosi' come calcolato dalla Federazione Bancaria
Europea nel giorno dell'approvazione del  rendiconto  dell'incentivo,
maggiorato dell'1 per cento. 
    2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole,
di cui al comma 1, puo' essere adeguato annualmente con  decreto  del
Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare nel
Bollettino Ufficiale della Regione.». 
 
                               Art. 4. 
 
 
                       Modifica all'articolo 6 
         del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 
 
    1. Al secondo periodo della lettera c) del comma  1  dell'art.  6
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, dopo le  parole:
«fabbisogno di  finanziamento  stimato»  sono  inserite  le  seguenti
parole: «, oltre a un utile ragionevole,». 
 
                               Art. 5. 
 
 
                       Modifica all'articolo 7 
         del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 
 
    1. Il comma 3  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 51/2014 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Al rendiconto sono allegati: 
    a) il bilancio consuntivo dell'annualita'  cui  si  riferisce  il
contributo, ai fini della verifica di cui all'art. 8, comma 3; 
    b) la relazione riepilogativa  dell'attivita'  istituzionale  del
soggetto beneficiario, svolta nell'annualita' per la quale  e'  stato
concesso l'incentivo, da cui emerga il perseguimento delle  finalita'
di pubblico interesse; 
    c)  per  le  imprese:  l'elenco  analitico  della  documentazione
presentata, su modello conforme a quello approvato  con  decreto  del
Direttore del Servizio.». 
    2. Il comma 4  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 51/2014 e' abrogato. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                       Modifica all'articolo 8 
         del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 51/2014 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Ai sensi dell'art. 6, comma 72, lettera a), della legge,  per
i soggetti non commerciali operanti nel settore  culturale  l'importo
dell'eventuale avanzo risultante dal  bilancio  di  esercizio  o  dal
rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo  regionale
che, al netto della copertura di eventuali disavanzi  pregressi,  non
ecceda l'utile ragionevole,  non  comporta  la  rideterminazione  del
contributo stesso.». 
    2. Il comma 2  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 51/2014 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Ai sensi dell'art. 6, comma 72, lettera b), della legge,  per
i soggetti  commerciali  operanti  nel  settore  culturale  l'importo
dell'eventuale utile  netto  risultante  dal  bilancio  di  esercizio
relativo all'anno di concessione del  contributo  regionale  che,  al
netto della copertura di eventuali perdite pregresse e  di  eventuali
quote degli utili che norme di legge  impongono  di  corrispondere  a
fondi mutualistici, non ecceda l'utile ragionevole, non  comporta  la
rideterminazione del contributo stesso.». 
    3. Il comma 3  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 51/2014 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  73,  della  legge,  qualora,
dall'esame del bilancio  consuntivo  di  cui  all'art.  7,  comma  3,
lettera a), emerga  che  l'avanzo  o  l'utile  relativo  all'anno  di
concessione   eccede   l'utile   ragionevole,   il   contributo    e'
rideterminato applicando allo stesso una riduzione  pari  all'importo
dell'avanzo o dell'utile che eccede tale utile ragionevole.». 
    4. Il comma 4  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 51/2014 e' abrogato. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                      Modifica all'articolo 10 
         del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 
 
    1. Alla lettera a) del comma  1  dell'art.  10  del  decreto  del
Presidente della  Regione  n.  51/2014  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) le parole: «spese per il pagamento dei diritti di autore» sono
sostituite dalle  seguenti  parole:  «spese  per  l'accesso  a  opere
protette dal diritto  d'autore  e  ad  altri  contenuti  protetti  da
diritti di proprieta' intellettuale»; 
    b) dopo le parole: «spese per coppe e premi per  concorsi;»  sono
inserite le parole: «spese per migliorare l'accesso del pubblico alle
attivita' istituzionali, compresi i costi di  digitalizzazione  e  di
utilizzo delle nuove tecnologie;». 
    2. Alla lettera d) del comma  1  dell'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 51/2014, le parole: «e  per  servizi  con
carattere  specialistico  relativi  all'attivita'  finanziata»   sono
sostituite  dalle  seguenti  parole:  «e  di  sostegno   forniti   da
consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili
all'attivita' finanziata». 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Modifica all'articolo 11 
         del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 
 
    1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 11  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 51/2014, e' aggiunta la seguente: 
    «i-bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia
cartacei che elettronici». 
 
                               Art. 9. 
 
 
                      Modifica all'articolo 15 
         del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 
 
    1. Al secondo periodo della lettera d) del comma 1  dell'art.  15
del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014, dopo le  parole:
«fabbisogno di  finanziamento  stimato»  sono  inserite  le  seguenti
parole: «, oltre a un utile ragionevole,». 
 
                              Art. 10. 
 
 
                      Modifica all'articolo 17 
         del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 51/2014 dopo le parole:  «spesa  effettivamente  sostenuta
per la medesima attivita'» sono inserite le seguenti  parole:  «e  un
utile ragionevole,». 
 
                              Art. 11. 
 
 
                      Modifica all'articolo 19 
         del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 
 
    1. Alla lettera a) del comma  1  dell'art.  19  del  decreto  del
Presidente della  Regione  n.  51/2014,  le  parole:  «spese  per  il
pagamento dei diritti  di  autore»  sono  sostituite  dalle  seguenti
parole: «spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore  e
ad altri contenuti protetti da diritti di proprieta' intellettuale». 
    2. Alla lettera d) del comma  1  dell'art.  19  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 51/2014, le parole: «e  per  servizi  con
carattere specialistico relativi alla manifestazione» sono sostituite
dalle seguenti parole: «e di sostegno forniti da consulenti esterni e
da   fornitori   di    servizi,    direttamente    imputabili    alla
manifestazione». 
 
                              Art. 12. 
 
 
                      Modifica all'articolo 20 
         del decreto del Presidente della Regione n. 51/2014 
 
    1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 20  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 51/2014, e' aggiunta la seguente: 
    «i-bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia
cartacei che elettronici». 
 
                              Art. 13. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
Visto, Il Presidente: Serracchiani