Art. 2 (Modifica all'articolo 47 della l.r. 29/1994) 1. Il comma 4 dell'art. 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "4. E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati. Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la meta' della propria estensione, a vista d'occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata.".