Art. 2 
 
            (Modifica all'articolo 47 della l.r. 29/1994) 
 
  1. Il  comma  4  dell'art.  47  della  l.r.  29/1994  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "4. E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior
parte di neve, salvo che nella  zona  faunistica  delle  Alpi  e  per
l'attuazione della caccia di selezione  agli  ungulati.  Per  terreni
coperti nella  maggior  parte  dalla  neve  si  intendono  i  terreni
circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per
oltre la meta'  della  propria  estensione,  a  vista  d'occhio,  con
esclusione della cosiddetta spruzzata.".