Art. 5 
 
             Garanzie di qualita' del latte umano donato 
 
  1. La Banca del latte umano donato opera nel rispetto  delle  Linee
di indirizzo nazionale  per  l'organizzazione  e  la  gestione  delle
banche del latte umano donato  nell'ambito  della  protezione,  della
promozione e del sostegno dell'allattamento al seno. 
  2. Il regolamento di attuazione di cui all'art.  8  disciplina,  in
particolare, a garanzia della qualita' del latte umano donato: 
    a) i criteri di esclusione dalle donazioni; 
    b) le procedure per la raccolta e la conservazione del latte; 
    c) le procedure operative; 
    d) i requisiti strutturali. 
  3.  Il  rispetto  dei  requisiti  organizzativi  e  strutturali  e'
verificato dall'Agenzia Sanitaria Regionale.