Art. 9 
 
                            Norma finale 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. 
  2. All'attuazione della presente legge si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.