Art. 2 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e
le  associazioni  di  categoria  degli  operatori   delle   strutture
ricettive  piu'  rappresentative  a  livello  regionale,  approva  le
disposizioni attuative della presente legge, di seguito indicate come
disposizioni attuative. 
  2. Le disposizioni attuative disciplinano: 
    a) i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le  dotazioni
e le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive e le
altre tipologie di alloggio  turistico  disciplinate  dalla  presente
legge, nonche' i servizi che devono essere forniti dalle stesse; 
    b) le modalita'  e  i  termini  di  adeguamento  delle  strutture
ricettive e delle altre tipologie di alloggio turistico alle norme di
cui alla presente legge; 
    c) le denominazioni aggiuntive delle  strutture  ricettive  e  le
forme di ospitalita' diffusa.