Art. 29 
 
                        Stabilimenti balneari 
 
  1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma  collocate  in
aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di  fiumi
che svolgono attivita' di natura economica attinenti  alla  fruizione
turistica degli arenili,  mediante  l'offerta  al  pubblico  di  aree
attrezzate per la balneazione. 
  2. Gli stabilimenti balneari possono, altresi',  essere  dotati  di
impianti  e  attrezzature  per  la  somministrazione  di  alimenti  e
bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo  II  della
legge regionale 2 gennaio 2007, n.  1  (Testo  Unico  in  materia  di
commercio) e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio
di  attivita'  connesse  alla  balneazione,  nonche'   attinenti   il
benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego  del  tempo
libero, purche' in possesso delle relative autorizzazioni.