Art. 4 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende: a) per «titolare» il soggetto autorizzato alla gestione dell'attivita' ricettiva; b) per «occupazione delle piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta» la superficie coperta con gli allestimenti tipici dei campeggi, dei villaggi turistici e dei parchi per vacanza, comprese le proiezioni degli eventuali sbalzi delle coperture, fatte salve le deroghe previste nelle specifiche disposizioni attuative.