Art. 53 
 
                      Esercizio dell'attivita' 
 
  1. Per l'esercizio delle attivita' ricettive e balneari di cui alla
presente legge, con l'esclusione degli appartamenti  ammobiliati  per
uso turistico di cui all'art. 27, si applica l'istituto della SCIA ai
sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi) e successive modificazioni e  integrazioni.
La segnalazione e'  inviata  allo  Sportello  unico  delle  attivita'
produttive (SUAP) del Comune ove e' ubicata la struttura. 
  2. Lo SUAP, entro il termine di  sessanta  giorni  dal  ricevimento
della  SCIA,  adotta  gli  eventuali  provvedimenti  di  divieto   di
prosecuzione dell'attivita' ai sensi dell'art.  19,  comma  3,  della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni,  dandone
comunicazione, per le strutture ricettive, all'Ente competente. 
  3. Nei casi di voltura del titolare dell'attivita',  laddove  siano
confermati i requisiti presenti  nella  classificazione,  si  applica
l'istituto della SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione  e'  inviata
al SUAP del Comune ove e' ubicato l'esercizio. 
  4. Ogni variazione  degli  elementi  contenuti  nelle  segnalazioni
certificate di inizio attivita', nonche' nelle comunicazioni e'  resa
nota allo  SUAP  del  Comune  e,  per  le  strutture  ricettive,  per
conoscenza,  all'ente  competente,  entro  trenta  giorni   dal   suo
verificarsi. 
  5. La SCIA abilita i titolari delle strutture ricettive di  cui  al
Titolo III ad effettuare, unitamente alla  prestazione  del  servizio
ricettivo, la somministrazione di alimenti  e  bevande  alle  persone
alloggiate, ai loro  ospiti  e  a  coloro  che  sono  ospitati  nella
struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita, altresi', alla
fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso  fotografico  e  di
registrazione  audiovisiva,  cartoline  e  francobolli  alle  persone
alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo per le quali e' fatta
salva la vigente disciplina in materia di sicurezza  e  di  igiene  e
sanita'. Nelle strutture ricettive all'aria aperta la SCIA  consente,
altresi', la gestione di esercizi di  vicinato  ai  sensi  di  quanto
disposto dalla legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e
integrazioni, di superficie netta di vendita non  superiore  a  metri
quadrati  150,  nonche'  l'attivita'  di  rimessaggio  di  caravan  e
autocaravan. 
  6. La  SCIA  abilita  i  titolari  delle  strutture  balneari  alla
somministrazione di alimenti e bevande secondo  quanto  disposto  dal
Capo VI, Titolo II della  legge  regionale  n.  1/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche
mediante agenzie immobiliari  quali  mandatarie,  e'  comunicata  dal
proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalita' previste
dalle  specifiche  disposizioni  attuative,  al  Comune  e   all'Ente
competente ove sono ubicati gli appartamenti. 
  8. Per l'esercizio delle imprese  turistiche  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera f), g) e h), si applicano le specifiche normative di
settore.