Art. 2 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 18/2012 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 18/2012 e' inserito il seguente: «1-bis. I farmaci cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del servizio sanitario regionale (SSR), dal medico specialista del SSR e dal medico di medicina generale, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR. Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di modalita' di prescrizione medica.».