Art. 2 
 
      Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 18/2012 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 18/2012
e' inserito il seguente: 
    «1-bis. I farmaci cannabinoidi  possono  essere  prescritti,  con
oneri a carico del servizio sanitario  regionale  (SSR),  dal  medico
specialista del SSR e dal medico di medicina generale, sulla base del
piano terapeutico redatto dal medico  specialista  del  SSR.  Restano
ferme le specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa  in
materia di modalita' di prescrizione medica.».